Avamprogetto ONI

Consultazione 2005/102: Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (ordinanza sulla navigazione interna, ONI) / Ordinanza sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 36 pagine

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43 e 45 dell’ordinanza del 14 marzo 1994 sulla costruzione dei battelli e dalle pertinenti disposizioni d’esecuzione del Dipartimento.

3bisAbrogato

3terAbrogato

Art. 87 cpv. 1

1 L’esame teorico ha lo scopo di stabilire se il candidato conosce le prescrizioni e le basi della navigazione.

Art. 90 Rilascio

1 A richiesta, i titolari di permessi di condurre svizzeri delle categorie A, B, C e D possono ottenere dall’autorità che li ha rilasciati un «Certificato internazionale per i conducenti di imbarcazioni da diporto», compilato conformemente ai modelli 1 o 2 dell’allegato 6. Tale certificato non è valevole come permesso di condurre nelle acque svizzere.

2 Il certificato internazionale rilasciato in Svizzera è valevole fino a quando il titolare può presentare un permesso di condurre svizzero, ma al massimo per 10 anni a contare dal rilascio.

Art. 91 Riconoscimento dei documenti

1 Chi soggiorna temporaneamente in Svizzera è autorizzato a condurre un natante svizzero della categoria per la quale è in grado di presentare uno dei documenti seguenti:

a. un permesso di condurre nazionale;

b. un certificato internazionale redatto sulla base della risoluzione n. 40 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite.

2 Chi soggiorna temporaneamente in Svizzera è autorizzato a condurre il suo natante estero, se da uno dei documenti menzionati al capoverso 1 sia desumibile che egli è autorizzato a condurre tale natante nel suo Paese.

3 Possono beneficiare delle disposizioni riportate ai capoversi 1 e 2 i cittadini dei Paesi che accordano la reciprocità ai titolari di permessi di condurre o di certificati svizzeri e che hanno raggiunto l’età minima di cui all’articolo 82. L’elenco di questi Paesi è compilato dall’Ufficio federale dei trasporti.

4 I certificati internazionali devono essere compilati conformemente ai modelli 1 o 2 dell’allegato 6.

Art. 96 cpv. 1bis e 7

1bis Per le imbarcazioni sportive la dichiarazione di conformità di cui all’articolo 148j o 148k comprova, unitamente all’attestato sulle conclusioni dell’ispezione ufficiale di cui all’articolo 100 capoverso 2, che le prescrizioni in materia di costruzione sono soddisfatte.