Avamprogetto ONI
Consultazione 2005/102: Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (ordinanza sulla navigazione interna, ONI) / Ordinanza sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 36 pagine
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Allegato 20 (art. 148h)
Procedura di valutazione della conformità
A. Requisiti essenziali relativi alla progettazione e costruzione di imbarcazioni sportive
Prima della messa in circolazione di un’imbarcazione sportiva, di un’imbarcazione sportiva parzialmente completata o di un componente di una categoria di imbarcazione di cui all’allegato I numero 1 della direttiva CE11, essa deve essere sottoposta a una delle seguenti procedure quale prova dell’adempimento dei requisiti essenziali relativi alla progettazione e costruzione di cui all’allegato I parte A della direttiva CE:
1 Per le categorie A e B secondo la direttiva CE
1.1 Per le imbarcazioni con scafo di lunghezza compresa tra 2,5 m e 12 m:
controllo di fabbricazione interno e prove di cui all’allegato 23, esame del tipo di cui all’allegato 24, seguito dalla procedura di cui all’allegato 25 (conformità al tipo) oppure da una delle procedure di cui agli allegati 24 e 26, 24 e 26a, 24 e 27, 28 o 29.
1.2 Per le imbarcazioni con scafo di lunghezza compresa tra 12 m e 24 m: esame
del tipo di cui all’allegato 24, seguito dalla procedura di cui all’allegato 25 (conformità al tipo) oppure da una delle procedure di cui agli allegati 24 e 26, 24 e 26a, 24 e 27, 28 o 29.
2 Per la categoria C secondo la direttiva CE
2.1 Per le imbarcazioni con scafo di lunghezza compresa tra 2,5 m e 12 m:
– in caso di rispetto delle norme designate secondo l’articolo 148g capoverso 2 relative ai numeri 3.2 e 3.3 dell’allegato I parte A della direttiva CE: controllo di fabbricazione interno di cui all’allegato 22, controllo di fabbricazione interno e prove di cui all’allegato 23, esame del tipo di cui all’allegato 24, seguito dalla procedura di cui all’allegato 25 (conformità al tipo) oppure da una delle procedure di cui agli allegati 24 e 26, 24 e 26a, 24 e 27, 28 o 29;
– in caso di inosservanza delle norme designate secondo l’articolo 148g capoverso 2 relative ai numeri 3.2 e 3.3 dell’allegato I parte A della direttiva CE: controllo della fabbricazione interno e prove di cui all’allegato 23, esame del tipo di cui all’allegato 24, seguito dalla procedura di cui all’allegato 25 (conformità al tipo) oppure da una delle procedure di cui agli allegati 24 e 26, 24 e 26a, 24 e 27, 28 o 29.
11 GU L 164 del 30.6.1994, p. 15; modificata da ultimo dalla direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003 (GU L 214 del 26.8.2003, p. 18). Il testo di questa direttiva può essere ottenuto presso l’Euro Info Centro Svizzero, OSEC, Stampfenbachstr. 85, 8035 Zurigo, Internet: www.osec.ch/eics o essere consultato sull’indirizzo internet del sito ufficiale della banca di dati della CE (www.europa.eu.int/eur-lex.).