Avamprogetto ONI
Consultazione 2005/102: Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (ordinanza sulla navigazione interna, ONI) / Ordinanza sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 36 pagine
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2.2 Per le imbarcazioni con scafo di lunghezza compresa tra 12 m e 24 m: esame
del tipo di cui all’allegato 24, seguito dalla procedura di cui all’allegato 25 (conformità al tipo) oppure da una delle procedure di cui agli allegati 24 e 26, 24 e 26a, 24 e 27, 28 o 29.
3 Per la categoria D secondo la direttiva CE
Per le imbarcazioni con scafo di lunghezza compresa tra 2,5 m e 24 m: controllo di fabbricazione interno di cui all’allegato 22, procedura di cui all’allegato 23 (controllo di fabbricazione interno e prove), procedura di cui all’allegato 24 (esame del tipo), completato dalla procedura di cui all’allegato 25 (conformità al tipo) oppure da una delle procedure di cui agli allegati 24 e 26, 24 e 26a, 24 e 27, 28 o 29.
4 Per i componenti di cui all’allegato II della direttiva CE una delle procedure
di cui agli allegati 24 e 25, 24 e 26, 24 e 27, 28 o 29.
B. Requisiti essenziali relativi alle emissioni acustiche
Prima della messa in circolazione di un’imbarcazione sportiva, essa deve essere sottoposta a una delle seguenti procedure quale prova dell’adempimento dei requisiti essenziali relativi alle emissioni acustiche di cui all’allegato I parte C della direttiva CE:
1 Se le prove sono effettuate utilizzando le norme armonizzate per la
misurazione del rumore: controllo di fabbricazione interno e prove di cui all’allegato 23, procedura di cui all’allegato 28 (verifica di un unico prodotto) oppure procedura di cui all’allegato 29 (garanzia qualità totale).
2 Se per la valutazione si utilizzano il numero di Froude e il rapporto
potenza/dislocamento di cui ai numeri 1.2 e 1.3 dell’allegato I parte C della direttiva CE: controllo di fabbricazione interno di cui all’allegato 22, procedura di cui all’allegato 23 (controllo di fabbricazione interno e prove), procedura di cui all’allegato 28 (verifica di un unico prodotto) oppure procedura di cui all’allegato 29 (garanzia qualità totale).
3 Se per la valutazione delle emissioni acustiche sono utilizzati dati certificati
relativi all’imbarcazione di riferimento, stabiliti conformemente al numero B.1 (confronta allegato I parte C numeri 1.4 e 1.5 della direttiva CE): controllo di fabbricazione interno (allegato 22), procedura di cui all’allegato 23 (controllo di fabbricazione interno e requistiti supplementari), procedura di cui all’allegato 28 (verifica di un unico prodotto) oppure procedura di cui all’allegato 29 (garanzia qualità totale).