Avamprogetto ONI
Consultazione 2005/102: Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (ordinanza sulla navigazione interna, ONI) / Ordinanza sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 36 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 36Fedlex · Progetto
Allegato 33 (art. 100 cpv. 4)
Verbale del collaudo
1. Il verbale del collaudo deve essere redatto nelle tre lingue ufficiali svizzere e deve contenere almeno i seguenti dati:
a. costruttore del natante;
b. tipo del natante;
c. numero HIN (numero dello scafo);
d. indicazione del tipo di natante;
e. conferma dello svolgimento dell’esame tecnico con indicazione del numero del certificato del tipo e della data dell’esame riportata nel verbale d’esame tecnico;
f. conferma dello svolgimento della misurazione delle vele per battelli a vela con indicazione del numero del certificato del tipo e della data dell’esame riportata nel verbale d’esame della misurazione delle vele;
g. conferma dello svolgimento della misurazione del rumore d’esercizio per i battelli a motore con indicazione del numero del certificato del tipo e della data dell’esame riportata nel verbale d’esame della misurazione del rumore. Sono eccettuate le imbarcazioni sportive ai sensi dell’articolo 109 capoverso 2;
h. conferma dell’osservanza delle disposizioni dell’articolo 121 capoverso 4;
i. conferma della completezza dell’equipaggiamento secondo gli articoli 107a capoversi 3-5, 132 e 134;
j. conferma della completezza dei documenti giusta il numero 1 del verbale di collaudo;
k. conferma della conformità dell’imbarcazione sportiva al modello esaminato;
l. conferma dello svolgimento dei controlli di funzionamento;
m. luogo e data del rilascio del verbale di collaudo;
n. nome e indirizzo della persona o dell’impresa autorizzata all’esecuzione del collaudo.
2. Il verbale di collaudo è stampato dall’Associazione dei servizi cantonali della navigazione.
3. L’ente che stampa il verbale di collaudo è libero di definirne la forma. Il verbale deve tuttavia contenere almeno i dati di cui al capoverso 1.