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Consultazione 2005/102: Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (ordinanza sulla navigazione interna, ONI) / Ordinanza sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 36 pagine

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4 Fatte salve le disposizioni dell’articolo 134a, per ogni persona a bordo deve essere disponibile un mezzo di salvataggio individuale o un posto in un mezzo di salvataggio collettivo. La composizione del materiale di salvataggio a bordo di battelli per passeggeri è retta dalle disposizioni dell’ordinanza del 14 marzo 19946 sulla costruzione dei battelli.

6 La spinta idrostatica dei giubbotti di salvataggio per ragazzi al di sotto di dodici anni non è prescritta. Devono tuttavia essere utilizzati giubbotti di salvataggio con collo di misura adeguata.

Art. 134a Mezzi di salvataggio durante manifestazioni sportive

In deroga alle disposizioni dell’articolo 134, i giubbotti di salvataggio senza collo e con spinta idrostatica ridotta sono ammessi in occasione di manifestazioni sportive nautiche e di corsi sotto sorveglianza. Lo stesso vale per le prove di allenamento per le quali è comprovato che si svolgono in diretta correlazione cronologica con una manifestazione sportiva nautica o con un corso.

Art. 148 cpv. 3 e 4

3 In deroga al capoverso 2, i battelli per il trasporto professionale di dodici passeggeri al massimo non devono soddisfare le disposizioni dell’articolo 27 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza sulla costruzione dei battelli e dell’articolo 138, sempre che per ogni passeggero autorizzato venga portato a bordo un mezzo di salvataggio individuale e sia previsto un posto in un mezzo di salvataggio collettivo. Le esigenze relative al materiale di salvataggio sono rette dall’ordinanza del 14 marzo 1994 sulla costruzione dei battelli e dalle pertinenti disposizioni d’esecuzione del Dipartimento.

4 I battelli per il trasporto di merci che vengono soprattutto utilizzati per il trasporto professionale di almeno dodici persone e solo sporadicamente per il trasporto di merci, devono soddisfare le disposizioni dell’ordinanza del 14 marzo 1994 sulla costruzione dei battelli e le pertinenti disposizioni d’esecuzione del Dipartimento. Nella licenza di navigazione devono essere indicati quali battelli per passeggeri.

Art. 148g cpv. 1 e 2

1 Le imbarcazioni sportive, le imbarcazioni sportive parzialmente completate o i loro componenti possono essere messi in circolazione solamente se rispondono ai requisiti essenziali relativi alla progettazione e costruzione di imbarcazioni sportive giusta l’allegato I della direttiva CE.

2 D’intesa con il Segretariato di Stato dell’economia, l’Ufficio federale dei trasporti determina le norme tecniche atte a concretizzare i requisiti essenziali per i componenti, le imbarcazioni sportive o le imbarcazioni sportive parzialmente completate relativi alla progettazione e costruzione di imbarcazioni sportive e

6 RS 747.201.7