Avamprogetto ONI

Consultazione 2005/102: Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (ordinanza sulla navigazione interna, ONI) / Ordinanza sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 36 pagine

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Allegato 31 (art. 148j)

Dichiarazione di conformità

1. La dichiarazione di conformità alla sezione 46 della presente ordinanza deve

accompagnare:

a. le imbarcazioni sportive ed essere allegata al manuale del proprietario;

b. i componenti di cui all’allegato II della direttiva CE14;

c. i motori di propulsione ed essere allegata al manuale del proprietario.

2. La dichiarazione di conformità deve contenere le seguenti indicazioni:

a. nome e indirizzo del costruttore o del suo rappresentante stabilito in Svizzera;

b. descrizione dell’imbarcazione sportiva, del componente o del motore di propulsione;

c. riferimento alle pertinenti norme utilizzate, definite secondo l’articolo 148g capoverso 2, o riferimenti alle specifiche in relazione alle quali è dichiarata la conformità;

d. se del caso, riferimento all’attestazione del tipo rilasciata da un organismo accreditato, riconosciuto o autorizzato giusta l’articolo 148i;

e. se del caso, nome e indirizzo dell’organismo accreditato, riconosciuto o autorizzato;

f. identificazione del firmatario che ha il potere di impegnare il costruttore o il suo mandatario stabilito in Svizzera;

g. per i componenti, una dichiarazione della loro conformità ai requisiti di sicurezza essenziali.

3. Per quanto riguarda:

a. i motori di propulsione entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato;

b. i motori omologati a norma della direttiva 97/68/CE conformi alla fase II di cui al punto 4.2.3 dell’allegato I della stessa;

c. i motori omologati a norma della direttiva 88/77/CEE

la dichiarazione di conformità deve includere, oltre alle informazioni di cui al numero 2, una dichiarazione del costruttore attestante:

14 GU L 164 del 30.6.1994, p. 15; modificata da ultimo dalla direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003 (GU L 214 del 26.8.2003, p. 18). Il testo di questa direttiva può essere ottenuto presso l’Euro Info Centro Svizzero, OSEC, Stampfenbachstr. 85, 8035 Zurigo, Internet: www.osec.ch/eics o essere consultato sull’indirizzo internet del sito ufficiale della banca di dati della CE (www.europa.eu.int/eur-lex).