Avamprogetto ONI
Consultazione 2005/102: Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (ordinanza sulla navigazione interna, ONI) / Ordinanza sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 36 pagine
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Allegato 30 (art. 148g)
Documentazione tecnica fornita dal costruttore
1 La documentazione tecnica di cui agli allegati 22, 24, 25, 26, 26a e 28 deve
comprendere tutti i dati o mezzi pertinenti usati dal costruttore, per garantire che i componenti o l’imbarcazione siano conformi ai relativi requisiti essenziali.
2. La documentazione tecnica deve consentire la comprensione del progetto,
della fabbricazione e del funzionamento del prodotto nonché permettere di valutarne la conformità alle disposizioni della sezione 46 della presente ordinanza.
3. La documentazione deve comprendere, se necessario ai fini della valutazione:
a. una descrizione generale del tipo;
b. disegni di progettazione di massima e di fabbricazione, schemi dei componenti, dei sottoassemblaggi, dei circuiti, ecc.;
c. descrizioni e spiegazioni necessarie per la comprensione di detti disegni e schemi e del funzionamento del prodotto;
d. un elenco delle norme definite giusta l’articolo 148g capoverso 2, applicate interamente o parzialmente, nonché una descrizione delle soluzioni adottate per rispondere ai requisiti di sicurezza essenziali qualora non siano state applicate le norme definite giusta l’articolo 148g capoverso 2;
e. i risultati dei calcoli di progettazione, degli esami effettuati, ecc.;
f. i risultati delle prove o specificamente i calcoli di stabilità secondo il numero 3.2 dei requisiti essenziali e di galleggiabilità secondo il numero 3.3 dei requisiti essenziali dell’allegato I parte A della direttiva CE13;
g. i risultati delle prove relative alle emissioni dei gas di scarico che dimostrano la conformità con le disposizioni del numero 2 dei requisiti essenziali dell’allegato I parte B della direttiva CE;
h. i risultati delle prove relative alle emissioni acustiche o i dati relativi alle imbarcazioni di riferimento che dimostrano la conformità con le disposizioni del numero 1 dei requisiti essenziali dell’allegato I parte C della direttiva CE.
13 GU L 164 del 30.6.1994, p. 15; modificata da ultimo dalla direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003 (GU L 214 del 26.8.2003, p. 18). Il testo di questa direttiva può essere ottenuto presso l’Euro Info Centro Svizzero, OSEC, Stampfenbachstr. 85, 8035 Zurigo, Internet: www.osec.ch/eics o essere consultato sull’indirizzo internet del sito ufficiale della banca di dati della CE (www.europa.eu.int/eur-lex).