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Consultazione 2005/102: Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (ordinanza sulla navigazione interna, ONI) / Ordinanza sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 36 pagine
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2 Il livello massimo di pressione acustica delle imbarcazioni sportive con una potenza di propulsione di ciascun motore fino a 40 kW non può superare i seguenti valori:
a. per imbarcazioni sportive con una potenza di propulsione di ciascun motore di 10 kW o fino a 67 dB;
b. per imbarcazioni sportive con una potenza di propulsione di ciascun motore superiore a 10 kW, 72 dB.
Per potenza di propulsione si intende la potenza nominale del motore per numero di giri nominale.
3 In caso di impianti con due o più motori, per le imbarcazioni sportive di cui al capoverso 2 si applicano, fatti salvi i tipi di motore di 3 dB, i valori per il livello massimo di pressione acustica.
4 Per i natanti, escluse le imbarcazioni sportive di cui al capoverso 2, la misurazione è eseguita secondo l’allegato 10.
5 Per le imbarcazioni sportive di cui al capoverso 2 la misurazione segue una procedura stabilita nella norma EN ISO 14509. Tuttavia, il rispetto del livello massimo di pressione acustica può essere provato anche attraverso l’applicazione di una delle procedure di cui all’allegato I parte C numeri 1.2-1.5 della direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003 che modifica la direttiva CE. Il rispetto dei valori limite giusta i capoversi 2 o 3 è comprovato da una dichiarazione di conformità giusta l’articolo 148j della presente ordinanza.
Art. 132 cpv. 1
1 I natanti devono essere forniti almeno degli oggetti di equipaggiamento menzionati nell’allegato 15. Occorre inoltre tenere a bordo i mezzi di salvataggio di cui all’articolo 134.
Art. 134 cpv. 1, 2bis, 3, 4 e 6
1 Sono ritenuti mezzi di salvataggio i mezzi di salvataggio individuali o collettivi. Giubbotti di salvataggio con collo e anelli di salvataggio sono considerati mezzi di salvataggio individuali. Zattere e canotti di salvataggio sono considerati mezzi di salvataggio collettivi.
2bis I giubbotti di salvataggio gonfiabili sono riconosciuti se il dispositivo di gonfiamento è azionato automaticamente o a mano.
3 Le esigenze per le zattere e i canotti di salvataggio sono rette dall’ordinanza del 14 marzo 19945sulla costruzione dei battelli e dalle pertinenti disposizioni d’esecuzione del Dipartimento. I palischermo non sono ammessi come canotti di salvataggio.