Avamprogetto ONI

Consultazione 2005/102: Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (ordinanza sulla navigazione interna, ONI) / Ordinanza sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 36 pagine

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Allegato 23 (Allegato 20)

Controllo di fabbricazione interno e prove

Questa procedura corrisponde a quella dell’allegato 22, completata dalle seguenti disposizioni supplementari:

A. Progettazione e costruzione

Su una o più imbarcazioni rappresentative della produzione del costruttore vengono eseguite una o più delle seguenti prove, calcoli equivalenti o controlli da parte del costruttore stesso o del suo rappresentante stabilito in Svizzera:

– prova di stabilità conformemente al numero 3.2 dell’allegato I parte A della direttiva CE12 (requisiti essenziali relativi alla progettazione e costruzione di imbarcazioni sportive);

– prova delle caratteristiche di galleggiabilità conformemente al numero 3.3 dell’allegato I parte A della direttiva CE (requisiti di sicurezza essenziali).

Queste prove o calcoli o controlli sono eseguiti sotto la responsabilità di un organismo accreditato, riconosciuto o autorizzato secondo l’articolo 148i (organismo notificato), scelto dal costruttore.

B. Emissioni acustiche

Le prove d’emissione acustica definite nell’allegato I parte C della direttiva CE sono eseguite dal costruttore di imbarcazioni o, per suo conto, sotto la responsabilità di un organismo notificato a scelta del costruttore:

– su una o più imbarcazioni sportive dotate di motore entrobordo o di motore entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato, rappresentative della produzione del costruttore di imbarcazioni;

– su uno o più motori fuoribordo o motori entrobordo con comando a poppa e scarico integrato, rappresentativi della produzione del costruttore di motori.

Quando sono oggetto della prova più di un motore di una famiglia di motori, è applicato il metodo statistico descritto nell’allegato XVII della direttiva CE per assicurare la conformità del campione.

12 GU L 164 del 30.6.1994, p. 15; modificata da ultimo dalla direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003 (GU L 214 del 26.8.2003, p. 18). Il testo di questa direttiva può essere ottenuto presso l’Euro Info Centro Svizzero, OSEC, Stampfenbachstr. 85, 8035 Zurigo, Internet: www.osec.ch/eics o essere consultato sull’indirizzo internet del sito ufficiale della banca di dati della CE (www.europa.eu.int/eur-lex).