Avamprogetto ONI
Consultazione 2005/102: Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (ordinanza sulla navigazione interna, ONI) / Ordinanza sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 36 pagine
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4 Il natante rimorchiatore, lo sciatore nautico e le attrezzature rimorchiate devono mantenere una distanza di almeno 50 m dagli altri natanti e dai bagnanti. Il cavo di traino non deve essere elastico e non deveessere trainato a vuoto nell’acqua.
5 È vietato il traino simultaneo di più di due sciatori nautici o di attrezzature.
7 Le persone che vengono trainate devono poter essere riprese sul natante rimorchiatore. Non è possibile superare il numero massimo di persone indicato nella licenza di navigazione.
Art. 72 cpv. 2 lett. a
2 Il permesso viene accordato soltanto:
a. se la manifestazione non comporta grave pregiudizio per la navigazione, per le acque, per la pesca o per l’ambiente e se è garantita la sicurezza dei partecipanti. A tale fine potranno essere prescritti obblighi o condizioni;
Art. 74 cpv. 2 lett. e
2 L’autorizzazione può essere accordata soltanto qualora:
e. il conduttore sia titolare del permesso di condurre della categoria B. Il permesso deve contenere la sottocategoria necessaria per la condotta del numero di persone indicato sul battello per il trasporto di merci in questione.
Art. 77 Bagno e immersioni
1 Al di fuori degli specchi d’acqua autorizzati ufficialmente e segnalati come tali, è vietato fare il bagno a meno di 100 m dalle entrate dei porti e degli imbarcatoi dei battelli in servizio regolare. Lo stesso vale anche per altre entrate di porti, se la navigazione ne risulta ostacolata.
2 Alle persone non autorizzate è vietato avvicinarsi a nuoto ai natanti o attaccarvisi.
3 Le immersioni subacquee sportive sono vietate:
a. sulle rotte dei battelli in servizio regolare;
b. nelle strettoie;
c. alle entrate dei porti e nelle loro vicinanze;
d. a meno di 100 m dagli imbarcatoi autorizzati ufficialmente.
Art. 79 cpv. 1bis, 2 lett. a, e 3
1bisI permessi della categoria B sono suddivisi in sottocategorie. Esse si reggono sulle disposizioni dell’articolo 45 dell’ordinanza del 14 marzo 1994 sulla costruzione dei battelli e sulle pertinenti disposizioni d’esecuzione del Dipartimento.
2 Equivalenze da iscrivere nel permesso di condurre:
a. il permesso della categoria B, comprese tutte le sottocategorie, è valido per condurre natanti della categoria A. Se il permesso della categoria B