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Consultazione 2005/102: Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (ordinanza sulla navigazione interna, ONI) / Ordinanza sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 36 pagine

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autorizza a condurre natanti di portata superiore a 60 passeggeri, esso è pure valido per condurre natanti della categoria C;

3 I conduttori di battelli che possono trasportare, a titolo professionale, fino a 12 passeggeri (iscrizione nella licenza di navigazione) devono disporre, a dipendenza del tipo di propulsione del natante, di un permesso di condurre della categoria A, D o E. In casi di dubbio, la categoria del permesso viene stabilita dall’autorità competente.

Art. 82 cpv. 1 lett. c e cpv. 1bis, 1ter, 5 e 6

1 L’età minima per ottenere un permesso è di:

c. 20 anni per condurre natanti delle categorie C ed E.

1bis L’età minima per ottenere un permesso della categoria B, comprese le sue sottocategorie, è retta dall’articolo 43 dell’ordinanza del 14 marzo 1994 sulla costruzione dei battelli e dalle pertinenti disposizioni d’esecuzione del Dipartimento.

1ter In deroga alle disposizioni del capoverso 1 lettera b, l’età minima per ottenere un permesso per condurre natanti della categoria A è di 16 anni per i membri della famiglia dei pescatori professionisti che cooperano nonché per gli apprendisti in possesso di un contratto valido di tirocinio di costruttore nautico o manuntentore nautico. I permessi possono essere utilizzati solo in relazione all’esercizio dell’attività professionale durante il tempo di lavoro. Questa indicazione è menzionata nel permesso dalle autorità che lo rilasciano.

5 I conduttori di natanti della categoria C devono soddisfare le esigenze mediche minime che figurano nell’allegato 1 dell’ordinanza del 27 ottobre 19764 sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli per il gruppo 2.

6 Le esigenze mediche minime per candidati e titolari del permesso della categoria B, comprese le sottocategorie, sono rette dall’articolo 43 dell’ordinanza del 14 marzo 1994 sulla costruzione dei battelli e dalle pertinenti disposizioni d’esecuzione del Dipartimento.

Art. 83 cpv. 1 e 4

1Abrogato

4 Per i conduttori di battelli per passeggeri si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 14 marzo 1994 sulla costruzione dei battelli e le pertinenti disposizioni d’esecuzione del Dipartimento.

Art. 86 cpv. 3, 3bis e 3ter

3 L’ammissione all’esame e l’entità dell’esame teorico e pratico per l’ottenimento del permesso della categoria B, comprese le sottocategorie, sono rette dagli articoli

4 RS 741.51