Avamprogetto ONI
Consultazione 2005/102: Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (ordinanza sulla navigazione interna, ONI) / Ordinanza sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 36 pagine
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7 È reputato masserizia di trasloco un natante importato da una persona fisica che lascia il suo domicilio all’estero e si stabilisce in Svizzera. Quale attestazione vale la copia timbrata dalle autorità doganali della «Erklärung / Abfertigungsantrag für Übersiedlungsgut» (formulario 18.44). Deve risultare evidente che si tratta dell’importazione di un natante avvenuta nell’ambito del trasferimento del domicilio dall’estero al territorio doganale svizzero. È necessario che l’immigrante abbia usato personalmente il natante all’estero per almeno sei mesi. Il natante deve essere importato in diretta correlazione cronologica con il trasferimento del domicilio. Il proprietario del natante fornisce la prova del rispetto delle presenti disposizioni.
Art. 101 cpv. 1
1 I natanti collaudati sono sottoposti a ispezioni periodiche a intervalli regolari. La frequenza delle ispezioni è la seguente:
a. sei anni per i natanti non motorizzati;
b. tre anni per i gommoni, i natanti da noleggio, i battelli per il trasporto di merci e altri natanti.
Art. 106 cpv. 1 lett. c
1 L’autorizzazione per i natanti con luogo di stazionamento all’estero viene accordata se:
c. il proprietario o il detentore può presentare un permesso di condurre nazionale, un certificato internazionale per pilotare imbarcazioni da diporto o imbarcazioni sportive ai sensi delle disposizioni dell’articolo 91 capoverso 1 lettera b.
Art. 107a cpv. 1 e 4
1 Gli articoli 110-120, 121 capoversi 1 e 2, 122-125, 126 capoversi 1-3 e 5-7, 127, 128 e 129 non si applicano alle imbarcazioni sportive ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera o.
4 L’articolo 134 (Mezzi di salvataggio) capoverso 4 non si applica ai battelli a remi, nemmeno se sono considerati imbarcazioni sportive ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera o.
Art. 109 Rumore in esercizio
1 Il livello massimo di pressione acustica dei natanti non deve superare 72 dB (A). In deroga a quanto esposto, per le imbarcazioni sportive con una potenza di propulsione di ciascun motore fino a 40 kW si applicano i valori limite di cui ai capoversi 2 o 3.