Avamprogetto ONI
Consultazione 2005/102: Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (ordinanza sulla navigazione interna, ONI) / Ordinanza sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 36 pagine
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Allegato 11 (art. 139) Potenza di propulsione ammissibile per le imbarcazioni da diporto
n. 2 La potenza di propulsione ammissibile (N) per le imbarcazioni da diporto di
lunghezza da 3 m a 6,5 m si calcola secondo la formula
(L •B)+2G
N =
c
Nella formula:
N indica la potenza di propulsione ammissibile in chilowatt (kW);
L indica, in dm, la lunghezza dello scafo ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 lettera b;
B indica, in dm, la larghezza del natante, misurata allo specchio all’altezza della linea di galleggiamento a pieno carico;
G indica, in kg, il peso del natante, motore compreso per i battelli a motore entrobordo, motore non compreso per i battelli a motore fuoribordo;
c indica il coefficiente riportato nella tabella seguente.
Tipo di natante c
Natanti di lunghezza da 3 a 4 m48
Natanti di lunghezza di più di 4 m fino a 6,5 m - idroscivolanti a motore entrobordo15
- idroscivolanti a motore fuoribordo e battelli a dislocamento27
con motore entrobordo - battelli a dislocamento con motore fuoribordo48