Rapporto Costituzione

Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 28 pagine

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medica, sociologia medica). Nei settori marginali è tuttavia difficile tracciare un confine netto tra la ricerca sanitaria e gli altri tipi di ricerca. Ciò è possibile solo in singoli casi.

2.4 Tenore della disposizione costituzionale

L’articolo costituzionale indica la direzione che la Confederazione deve seguire in materia di ricerca sull’essere umano nel campo della salute.

2.4.1 Beni giuridici di cui la normativa deve tenere conto

Sebbene i beni giuridici rilevanti in relazione alla ricerca sull’essere umano, ossia la dignità umana, la protezione della personalità e la libertà della ricerca, siano contenuti anche nel capitolo costituzionale riservato ai diritti fondamentali (cfr. cifra 3.1), l’avamprogetto in parola li cita espressamente al capoverso 1 secondo periodo al fine di definire chiaramente di quali beni occorre tenere conto all’atto di emanare prescrizioni sulla ricerca sull’essere umano. Bisogna inoltre trovare il giusto equilibrio tra i beni giuridici succitati.

Da un canto, come prevede lo scopo primario della legislazione federale, legiferando in materia di ricerca sull’essere umano, la Confederazione deve provvedere alla tutela della dignità umana e della personalità. La Confederazione deve intervenire se ciò è necessario ai fini della tutela di questi due beni giuridici.

D’altro canto, con la normativa sulla ricerca sull’essere umano, la Confederazione deve tenere conto anche degli interessi della ricerca. Una normativa di questo tipo pone per principio delle limitazioni alla libertà della ricerca, ammesse solo a determinate condizioni sancite costituzionalmente (cfr. cifra 3.1.4). La Confederazione può pertanto emanare prescrizioni in materia di ricerca sull’essere umano nel campo della salute solo nella misura in cui rispetta la libertà della ricerca, ossia non la limita in modo illecito.

2.4.2 Principi della ricerca sull’essere umano

L’articolo costituzionale proposto elenca al capoverso 2 i principi fondamentali per la ricerca sull’essere umano, che il legislatore deve applicare e i ricercatori devono osservare.

A tenore del capoverso 2 lettera a, la ricerca sull’essere umano - a prescindere che sia condotta su persone vive o decedute, embrioni, feti, materiali di origine umana o dati personali - è ammessa generalmente solo a due condizioni.

- Ogni ricerca deve per principio fondarsi sul consenso informato (consentement é-

clairé; informed consent). Tuttavia, non sempre il consenso necessario può essere fornito dal diretto interessato. Fa allora stato il consenso sostitutivo (ad es. del rappresentante legale), come è segnatamente il caso per le persone incapaci di discernimento, il cui consenso alla partecipazione a un progetto di ricerca non è giuridi-