Rapporto Costituzione
Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 28 pagine
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la domanda a sapere quando inizia la protezione della vita umana e - se include la vita prima della nascita - come va impostata.
3.1.3.2 Libertà personale
L’articolo 10 capoverso 2 della Costituzione federale decreta che ogni individuo ha diritto alla libertà personale. Questa garanzia comprende il diritto all’integrità fisica e psichica, segnatamente il diritto di ciascuno di decidere personalmente gli interventi che concernono la propria integrità. L’articolo 11 della Costituzione federale sancisce il diritto di bambini e adolescenti a una particolare protezione della loro incolumità.
Il diritto all’integrità fisica tutela contro tutti gli interventi sul corpo umano, inclusi quelli indolori, non pericolosi o non dannosi per la salute.17 Il diritto all’integrità psichica tutela l’individuo in particolare contro gli interventi nella sua capacità di valutare una certa situazione e di agire conformemente a tale giudizio.18 La protezione dell’integrità fisica e psichica si estende anche agli interventi praticati a scopo di ricerca. In questo senso, le metodologie per la diagnosi19, la terapia20 o la prevenzione21 di malattie compromettono l’integrità fisica o psichica anche nell’ambito di sperimentazioni cliniche. A tenore della giurisprudenza del Tribunale federale, dalla libertà personale deriva il diritto dei diretti interessati a essere informati esaustivamente sull’intervento medico e a decidere liberamente se sottoporsi a una cura o no.22 Le cure forzate, ossia un trattamento medico applicato contro la volontà del paziente, sono tuttavia ammesse a determinate condizioni.23 Bisogna per contro partire dal presupposto che una sperimentazione forzata, eseguita puramente nell’interesse della ricerca, viola l’essenza della libertà personale e, pertanto, è assolutamente vietata.24
Anche il diritto di decidere in vita sulla sorte del proprio cadavere e, in particolare, di vietare interventi post-mortem25 è tutelato dalla libertà personale. Da tale diritto si deduce anche il diritto di decidere in vita la cessione del proprio cadavere a scopi di ricerca.
3.1.3.3 Protezione della sfera privata
L’articolo 13 della Costituzione federale contempla diversi diritti a tutela della sfera privata. Il capoverso 2 sancisce un diritto alla protezione contro l’impiego abusivo dei dati personali, da cui si estrapola il diritto all’autodeterminazione informativa.26 Il cam-
17 Cfr. DTF 118 Ia 434
18 Cfr. ad esempio DTF 127 I 17
19 Cfr. ad esempio DTF 124 I 43
20 Cfr. ad esempio DTF 127 I 17
21 Cfr. ad esempio DTF 104 Ia 486
22 DTF 118 Ia 434
23 Cfr. ad esempio DTF 127 I 6 segg.
24 Cfr. DTF 118 Ia 436
25 Cfr. DTF 127 I 119 e note
26 Cfr. Rainer J. Schweizer, Art. 13, in: Bernhard Ehrenzeller u. a. (Hrsg.), Die schweizerische Bundesverfassung. Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2002, Rz. 38