Rapporto Costituzione
Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 28 pagine
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3.3 Convenzioni internazionali sui diritti dell’uomo
3.3.1 CEDU e Patto ONU II
La Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)43 garantisce alcuni diritti umani che assumono rilievo in relazione alla ricerca sull’essere umano: il diritto alla vita all’articolo 2 e il diritto al rispetto della vita privata e famigliare all’articolo 8. Anche il Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II)44 tutela il diritto alla vita (art. 6) e alla libertà personale (art. 9). Ciononostante, nella misura in cui concernono la ricerca sull’essere umano, i diritti sanciti dalla CEDU e dal Patto ONU II non vanno al di là dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione federale (vedi cifra 3.1).
L’articolo 7 del Patto ONU II recita: «Nessuno può essere sottoposto alla tortura né a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. In particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il suo libero consenso, ad un esperimento medico o scientifico». In questa disposizione sul divieto di tortura si fa quindi riferimento anche alla ricerca medica. Il divieto delle sperimentazioni forzate va inteso in un’ottica storica, sullo sfondo della seconda guerra mondiale. La sua portata è sostanzialmente limitata alle sperimentazioni criminali e indegne dell’essere umano.45
3.3.2 Convenzione sulla biomedicina
La Convenzione del Consiglio d’Europa del 4 aprile 1997 per la protezione dei diritti dell’uomo e la dignità dell’essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina (Convenzione sulla biomedicina) è stata firmata dalla Svizzera il 7 maggio 1999 e sottoposta all’Assemblea federale per approvazione con il messaggio del Consiglio federale del 12 settembre 200146. La Convenzione sulla biomedicina, che contiene tra l’altro disposizioni concernenti i progetti di ricerca su persone, è il primo strumento internazionale a prevedere norme vincolanti per l’applicazione della medicina e la ricerca biomedica.
Ai sensi dell’articolo 16 della Convenzione sulla biomedicina, la ricerca su persone è consentita solo a condizione che:
- non esistano alternative di efficacia paragonabile alla ricerca su persone (principio
della sussidiarietà); i rischi per la persona non siano sproporzionati rispetto ai potenziali benefici della ricerca;
43RS 0.101
44 RS 0.103.2
45 Cfr. Manfred Nowak, UNO-Pakt über bürgerliche und politische Rechte und Fakultativprotokoll. CCPR-Kommentar, Kehl am Rhein/Strassburgo/Arlington 1989, Rz. 24 segg.
46 Messaggio del 12 settembre 2001 concernente la Convenzione europea del 4 aprile 1997 per la protezione dei diritti dell’uomo e la dignità dell’essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina (Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina) e il Protocollo aggiuntivo del 12 gennaio 1998 sul divieto di clonazione di esseri umani, FF 2002 245 segg.