Rapporto Costituzione
Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 28 pagine
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questi ambiti, ma può intervenire solo nella misura in cui ciò è necessario per evitare abusi. Secondo il capoverso 2 la Confederazione è tenuta a emanare prescrizioni sull’impiego del patrimonio germinale e genetico umano (primo periodo). Il concetto di patrimonio germinale così come inteso dalla Costituzione include tra l’altro oociti o spermatozoi, embrioni in vitro come pure embrioni e feti in vivo.33
La Confederazione ha esaurito le proprie competenze in materia di medicina riproduttiva e ingegneria genetica in tre leggi. La legge federale del 18 dicembre 1998 concernente la procreazione con assistenza medica (legge sulla medicina della procreazione, LPAM)34 contempla diversi divieti per la ricerca in questo settore, tra cui il divieto di produrre embrioni per uno scopo diverso da quello di indurre una gravidanza (art. 29 cpv. 1 LPAM), il divieto di intervenire sul patrimonio genetico di una cellula della via germinale modificandone l’informazione genetica (art. 35 cpv. 1 LPAM), il divieto di produrre un clone, una chimera o un ibrido (art. 36 cpv. 1 LPAM). La legge federale del 19 dicembre 2003 concernente la ricerca sulle cellule staminali embrionali (legge sulle cellule staminali, LCel)35 stabilisce a quali condizioni cellule staminali embrionali umane possono essere derivate da embrioni soprannumerari ed essere utilizzate a scopi di ricerca (art. 1 cpv. 1). La legge federale dell’8 ottobre 2004 sugli esami genetici sull’essere umano (LEGU)36 fissa i presupposti per lo svolgimento di esami genetici, dai quali sono in linea di massima esclusi gli esami genetici a scopo di ricerca (art. 1 cpv. 3). Un’eccezione è prevista all’articolo 20 capoverso 2 che regola la riutilizzazione di materiale biologico per esami genetici.
3.2.1.4 Medicina dei trapianti
L’articolo 119a della Costituzione federale attribuisce alla Confederazione una competenza legislativa globale in materia di medicina dei trapianti, che include anche la ricerca. La legge federale dell’8 ottobre 2004 sul trapianto di organi, tessuti e cellule (legge sui trapianti)37 disciplina tra l’altro le sperimentazioni cliniche di trapianto di organi, tessuti e cellule (art. 36, 38 e 43).
3.2.1.5 Diritto civile
La competenza in materia di diritto civile di cui all’articolo 122 della Costituzione federale autorizza la Confederazione a disciplinare i rapporti giuridici tra privati e quindi anche tra i ricercatori e i soggetti della ricerca. La protezione della personalità prevista dal codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC)38 si applica in particolare anche alla ricerca sull’uomo. Ai sensi dell’articolo 28 capoverso 2 CC, una lesione della personalità è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un inte-
33 Cfr. Ruth Reusser und Rainer J. Schweizer, Art. 119, in: Bernhard Ehrenzeller u. a. (Hrsg.), Die schweizerische Bundesverfassung. Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2002, Rz. 11.
34 RS 810.11
35 RS 810.31
36 FF 2004 4851
37 FF 2004 4821
38 RS 210