Rapporto Costituzione

Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 28 pagine

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camente valido. Possono tuttavia verificarsi anche situazioni in cui il consenso non è possibile o non è possibile nell’immediato oppure non è possibile fornire le informazioni necessarie. Si pensi per esempio a un’emergenza nella quale il diretto interessato non è più in grado di dare il proprio consenso oppure all’eventualità di utilizzare a scopi di ricerca dati personali raccolti nell’ambito di un trattamento medico senza poter chiedere il necessario consenso perché il diretto interessato non è più rintracciabile o è deceduto (questo caso è ora disciplinato dall’art. 321bis CP; cfr. cifra 3.2.1.8). In questi casi ci si può appellare alle eccezioni previste dalla lettera a nell’interesse della ricerca. Le eccezioni all’obbligo del consenso informato sono in particolare giustificate se l’intervento rientra anche nell’interesse del soggetto (ad es. sperimentazioni cliniche in situazioni d’emergenza) oppure ne lede solo leggermente l’integrità (ad es. utilizzo per altri scopi di dati personali già forniti). La lettera c pone un limite a tali eccezioni vietando le sperimentazioni forzate.

- Ogni progetto di ricerca deve essere esaminato prima del lancio nell’ottica della pro-

tezione delle persone coinvolte. Questo controllo indipendente, attualmente condotto dalle commissioni d’etica, è volto a garantire ad esempio l’osservanza delle esigenze poste in materia di consenso e informazione oppure di qualità scientifica. Le condizioni a tutela delle persone coinvolte nel progetto possono variare in funzione del tipo di ricerca. Ad esempio, i rischi comportati da una ricerca su persone non devono essere sproporzionati rispetto ai benefici attesi per i soggetti.

Dal punto di vista etico, la ricerca su persone incapaci di discernimento è particolarmente delicata. In questo ambito si espongono delle persone incapaci di discernimento, come i bambini o le persone affette da demenza, a rischi e carichi psico-fisici senza che possano dare il loro consenso in piena autodeterminazione. Ciononostante questo tipo di ricerca va ammesso visto che un divieto prevaricherebbe l’acquisizione di nuove conoscenze scientifiche concernenti soprattutto le malattie specifiche di questo gruppo di persone (ad es. malattie infantili, demenze), al quale va tuttavia garantita maggiore protezione rispetto alle persone capaci di discernimento. A tenore del capoverso 2 lettera b primo periodo dell’avamprogetto costituzionale, la ricerca con persone incapaci di discernimento può essere effettuata soltanto se sono soddisfatte elevate esigenze in merito alla loro tutela. Tali esigenze sono precisate nella legge, sebbene alcune scaturiscano già dalla Convenzione sulla biomedicina (cfr. cifra 3.3.2).

Dal punto di vista etico è molto delicata anche la questione della ricerca con persone incapaci di discernimento senza beneficio diretto per la loro salute. In analogia alla Convenzione sulla biomedicina (cfr. cifra 3.3.2) il capoverso 2 lettera b secondo periodo pone pertanto a livello costituzionale una condizione fondamentale a tutela del soggetto incapace di discernimento: se la ricerca non lascia sperare in un miglioramento della loro salute, le persone incapaci di discernimento possono essere sottoposte tutt’al più a rischi e inconvenienti minimi.