Rapporto Costituzione

Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 28 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo

fra tutti la Dichiarazione di Helsinki2, emanata nel 1964 dall’Associazione medica mondiale, che sancisce i principi etici per la ricerca medica sull’essere umano e che con il passare degli anni è stata costantemente aggiornata. Tra i principi più importanti figurano il consenso informato della persona che si mette a disposizione, la proporzionalità tra i rischi e i carichi psico-fisici previsti e il potenziale beneficio come pure l’esame di ogni progetto di ricerca da parte di una commissione d’etica indipendente. La Convenzione sulla biomedicina del Consiglio d’Europa (cfr. cifra 3.3.2) e il Protocollo aggiuntivo del 25 gennaio 2005 sulla ricerca biomedica3 hanno conferito carattere vincolante a questi principi.

In Svizzera il diritto in materia di ricerca sull’essere umano si presenta lacunoso e frammentario. A livello federale esistono norme specifiche solo per alcuni ambiti (cfr. cifra 3.2.1). In particolare si possono citare le prescrizioni della legislazione sugli agenti terapeutici e sui trapianti relative alle sperimentazioni cliniche con agenti terapeutici o ai trapianti di organi, tessuti e cellule. Un ulteriore esempio è costituito dall’articolo del Codice penale sull’uso a scopo di ricerca medica dei dati personali di pazienti. Anche la tutela della personalità prevista dal diritto privato e da quello penale fissa dei limiti alla ricerca sull’essere umano.

La ricerca sull’uomo sottostà comunque ampiamente al diritto cantonale. La maggior parte dei Cantoni ha invero adottato delle disposizioni in materia, ma con forti differenze di portata, contenuto e precisione tanto che determinate questioni sono disciplinate giuridicamente in modo diverso. Ad esempio, alcuni Cantoni vietano la ricerca senza beneficio diretto condotta su persone incapaci di discernimento. Altri Cantoni e la legislazione federale sugli agenti terapeutici, invece, la ammettono a determinate condizioni. Occorre infine citare le direttive concernenti i progetti di ricerca sull’essere umano4 che l’Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM) emana fin dai primi anni 1970. Tali direttive hanno tuttavia unicamente carattere di raccomandazione, sempre che non siano state dichiarate applicabili – e pertanto vincolanti – dal diritto statale, come avviene in diversi Cantoni.

Sebbene attualmente non esista una norma specifica che attribuisce alla Confederazione la competenza in materia di ricerca sull’essere umano, diversi disposti le consentono di regolamentare singoli settori (ad es. agenti terapeutici) o determinati sottosettori della ricerca sull’essere umano (ad es. sperimentazioni cliniche con agenti terapeutici). Alla stessa stregua le competenze affidatele in alcuni ambiti giuridici del diritto civile e penale le consentono di disciplinare alcuni aspetti quali l’informazione e il consenso (cfr. cifra 3.2.1). Le competenze attuali non bastano tuttavia a regolamentare a livello di legge la ricerca sull’essere umano in modo esaustivo: basti pensare che la Confederazione non può legiferare in materia di ricerca sulle persone o di ricerca con materiali di origi-

2 Nella versione della 54° assemblea generale dell’Associazione medica mondiale, Washington 2002, e precisazioni della 56° assemblea generale dell’Associazione medica mondiale, Tokio 2004

3 Vedi anche rapporto esplicativo alla legge federale sulla ricerca sull’essere umano (documento separato)

4 Ultima revisione 5 giugno 1997