Rapporto Costituzione

Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 28 pagine

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spositivi medici (legge sugli agenti terapeutici, LATer)28 contempla tra l’altro prescrizioni per lo svolgimento di sperimentazioni cliniche con agenti terapeutici (artt. da 53 a 57).

A tenore dell’articolo 118 capoverso 2 lettera b, la Confederazione è competente in materia di lotta contro le malattie trasmissibili, fortemente diffuse o maligne. A tal fine può adottare tutti i provvedimenti adeguati e necessari. Questa norma entra in linea di conto dato che se, da un canto, la ricerca sull’essere umano serve a combattere le malattie, dall’altro le può anche causare (ad es. svolgimento scorretto, effetti collaterali). La Confederazione non è tuttavia competente in materia di lotta a tutte le malattie ma solo alle malattie trasmissibili, fortemente diffuse o maligne. Se una malattia rientra nel campo d’applicazione di un determinato disposto federale, dipende pertanto dall’interpretazione di questi tre concetti. In teoria raccoglie consensi unanimi il principio secondo cui la Confederazione deve interpretarli con una certa prudenza. Deve quindi trattarsi di malattie gravi, ossia soprattutto di malattie direttamente o indirettamente contagiose, che non si manifestano unicamente a livello locale ma che per la loro diffusione effettiva o potenziale lasciano intravedere la necessità di un intervento sul piano nazionale e che possono comportare un grave danno alla salute o addirittura costituire una minaccia per la vita.29 Sempre che sia competente per l’emanazione di prescrizioni in materia di lotta alle malattie, la Confederazione può anche prevedere ordinamenti per la ricerca sull’essere umano in questo settore. Fondandosi sulla legge federale del 18 dicembre 1970 per la lotta contro le malattie trasmissibili dell’uomo (legge sulle epidemie)30, ha ad esempio emanato prescrizioni concernenti lo svolgimento di studi epidemiologici sul rilevamento di dati sul virus dell’immunodeficienza acquisita (HIV).31

In virtù dell’articolo 118 capoverso 2 lettera c, la Confederazione emana prescrizioni sulla protezione dalle radiazioni ionizzanti. Essa è inoltre autorizzata a disciplinare la ricerca sull’essere umano in questo campo. Le sperimentazioni cliniche con radiofarmaci devono pertanto essere condotte secondo le prescrizioni per le sperimentazioni cliniche con agenti terapeutici.32

3.2.1.3 Medicina riproduttiva e ingegneria genetica in ambito umano

L’articolo 119 della Costituzione federale conferisce alla Confederazione una competenza legislativa esaustiva in materia di medicina riproduttiva e ingegneria genetica in ambito umano che si estende alla ricerca in entrambi i settori. Il capoverso 1 dello stesso articolo tutela l’essere umano dagli abusi della medicina riproduttiva e dell’ingegneria genetica. Ciò significa che la Confederazione non può regolamentare l’intera ricerca in

28RS 812.21

29Luzius Mader, Art. 118, in: Bernhard Ehrenzeller u. a. (Hrsg.), Die schweizerische Bundesverfassung. Kommentar, Zuri-

go/Basilea/Ginevra 2002, Rz. 9

30 RS 818.101

31 Ordinanza del 30 giugno 1993 su studi epidemiologici intesi a raccogliere dati sul virus dell’immunodeficienza umana acquisita (ordinanza sugli studi HIV); RS 818.116

32 Art. 29 cpv. 1 dell’ordinanza del 22 giugno 1994 sulla radioprotezione (ORaP); RS 814.501