Rapporto Costituzione

Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 28 pagine

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le.13 Di riflesso, la lesione della dignità umana può essere fatta valere nell’ambito della libertà personale o di altri diritti fondamentali.14

La dignità umana protegge il valore intrinseco dell’individuo15, sebbene non sia ancora stato appurato su quale base tale valore si fondi e in che cosa esso consista. Raccoglie pareri unanimi il principio secondo cui l’essere umano, per la sua dignità, non può essere oggettivizzato, ossia completamente degradato a oggetto o cosa, ad esempio mediante torture, abusi o umiliazioni. Si lede gravemente la sua integrità se lo si strumentalizza esclusivamente per altri fini. L’essere umano è oggettivizzato anche quando è ridotto, ad esempio con la schiavizzazione, a merce con un prezzo preciso. In ultima istanza, il significato concreto della dignità umana dipende dal consenso di fondo che in una società va ridefinito costantemente.

La dignità è riconosciuta a tutti gli esseri umani indipendentemente, ad esempio, dalla loro capacità di discernimento. Dopo la nascita, le lesioni della dignità contro le quali i diritti fondamentali, segnatamente la libertà personale, offrono una protezione qualificata, implicano di norma una sofferenza tangibile per gli individui. È tuttavia protetta anche la dignità della vita prima della nascita o della persona deceduta16, dato che può essere lesa da una strumentalizzazione a prescindere dalla sensibilità soggettiva dei diretti interessati. In questi casi spetta all’organo costituente o legiferante tradurre in pratica la portata della tutela della dignità umana.

La ricerca sull’essere umano non costituisce di per sé una lesione della dignità umana, sebbene strumentalizzi l’uomo allo scopo di acquisire conoscenze, ossia per altri fini. In linea di massima si può escludere un’oggettivizzazione e, di riflesso, una lesione della dignità, se la persona si mette volontariamente a disposizione per la ricerca. Tuttavia, anche nel caso in cui la ricerca è stata condotta contro la volontà del paziente o senza il suo consenso, si può dare per scontato che sia stata lesa la sua dignità. Ciò almeno se la ricerca è condotta anche nell’interesse del paziente o compromette solo marginalmente la sua integrità fisica o psichica. La dignità umana è per contro chiaramente lesa se la persona viva, il cadavere, l’embrione o il feto sono commercializzati a scopo di ricerca.

3.1.3 Tutela della personalità sancita dal diritto costituzionale

3.1.3.1 Diritto alla vita

A tenore dell’articolo 10 capoverso 1 della Costituzione federale, ogni essere umano ha diritto alla vita. Ciò significa che lo Stato non può provocare in qualsiasi circostanza la morte di un essere umano intenzionalmente e contro la sua volontà. Inoltre, il diritto fondamentale alla vita obbliga lo Stato a proteggere l’individuo dall’uccisione da parte di terzi. Il diritto costituzionale svizzero non ha tuttavia finora definitivamente chiarito

13 Cfr. DTF 127 I 14

14 Cfr. messaggio concernente la revisione della Costituzione federale del 20 novembre 1996, FF 1997 131

15 Cfr. DTF 127 I 13 e note

16 Cfr. in merito agli embrioni in vitro il messaggio relativo alla legge federale concernente la ricerca sugli embrioni soprannumerari e le cellule staminali embrionali (legge sulla ricerca embrionale, LRE) del 20 novembre 2002, FF 2003 1045