Rapporto Costituzione
Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 28 pagine
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progetto ci si attende un miglioramento della sua salute. In tali casi si presuppone comunque che il rappresentante legale o i famigliari diano il loro consenso.
- Le parti del corpo umano o il cadavere non possono essere alienati o procurati dietro
compenso a scopi di ricerca.
La disposizione costituzionale prescrive inoltre che nell’adempimento dei suoi compiti, ad esempio legiferando in materia di ricerca sull’essere umano o incentivando la ricerca, la Confederazione si adoperi per la qualità e la trasparenza della ricerca sull’essere umano (cpv. 3).
1 Situazione iniziale
La ricerca scientifica è fondamentale per ampliare le conoscenze sull’uomo e sulla sua salute. Attualmente varie discipline scientifiche, soprattutto la medicina, la psicologia, la biologia e le scienze sociali - sebbene le frontiere tra di esse siano sempre meno nette
- richiedono il coinvolgimento dell’essere umano nei progetti di ricerca. Nuove metodologie di diagnosi o di terapia possono, ad esempio, essere applicate solo se la sperimentazione scientifica sull’essere umano ha dato buone prove.
La ricerca sull’essere umano solleva una problematica etica di fondo che traspare soprattutto dal confronto tra i diversi obiettivi perseguiti da pratica e ricerca: la pratica medica si orienta al bene e ai benefici per il paziente, mentre la ricerca medica si focalizza sull’acquisizione o l’ampliamento del sapere (ad es. malattie e disturbi). Mai - o non solo - nel proprio interesse, il soggetto assume rischi per la sua salute fisica o psichica, sopporta carichi psico-fisici o fornisce informazioni personali. Per tale ragione, la persona che si mette a disposizione per progetti di ricerca necessita di particolare protezione.
La Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 19991 (Cost.) affronta questi temi nel capitolo dedicato ai diritti fondamentali. L’attività scientifica è tutelata da un diritto fondamentale specifico: la libertà della scienza. Anche la ricerca sull’essere umano rientra nella libertà della scienza e più precisamente nella libertà di ricerca. L’essere umano nella ricerca ha diritto alla protezione della dignità umana e alla tutela della personalità così come sancite dalla Costituzione, che protegge inoltre la libertà personale, in particolare l’integrità fisica e psichica, come pure la sfera privata di tutte le persone che partecipano a un progetto (cfr. cifra 3.1). Il compito dello Stato è quello di trovare il giusto equilibrio tra tutela della personalità, da un canto, e libertà di ricerca, dall’altro, e permettere ad entrambe di attuarsi.
Negli ultimi decenni è stata adottata a livello internazionale una serie di standard volti a tutelare soprattutto le persone che si mettono a disposizione della ricerca medica. Prima
1 RS 101