Rapporto Costituzione
Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 28 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo
Il capoverso 2 lettera c primo periodo della disposizione costituzionale fissa un limite assoluto: nessuno può essere costretto a partecipare a un progetto di ricerca. La ricerca sull’essere umano si fonda sul carattere facoltativo della partecipazione. Il consenso libero serve per principio a giustificare il fatto che il diretto interessato non si assume rischi e carichi psico-fisici nel suo interesse (o non solo) ma unicamente (o anche) in quello di terzi.
Il divieto delle sperimentazioni forzate ammette un’unica eccezione e solo nell’interesse della persona direttamente coinvolta. Ai sensi della lettera c secondo periodo è lecito sottoporre una persona incapace di discernimento a un progetto di ricerca che lascia sperare in un miglioramento della sua salute, visto che l’obbligo di tenere conto in qualsiasi caso della sua opposizione (ossia se non fosse ammesso il consenso sostitutivo del rappresentante legale o dei congiunti) potrebbe ripercuotersi negativamente sulla persona incapace di discernimento. Ciò è in particolare il caso se le migliori cure possono essere somministrate ad esempio solo nell’ambito di una sperimentazione clinica. Qui deve essere possibile il consenso del rappresentante legale o dei famigliari in vece e nell’interesse della persona incapace di discernimento.
L’articolo 119 della Costituzione federale vieta il commercio di patrimonio germinale umano e di prodotti da embrioni (cpv. 2 lett. e). A tenore dell’articolo 119a, la donazione di organi, tessuti e cellule umane è gratuita e il commercio di organi umani vietato (cpv. 3)10. La Convenzione sulla biomedicina vieta in generale l’impiego del corpo umano nella ricerca e nella pratica biomediche per il conseguimento di un profitto finanziario (cfr. cifra 3.3.2). Il presente articolo vieta espressamente a livello costituzionale la commercializzazione anche nel campo della ricerca sull’essere umano. Tale divieto si fonda essenzialmente sulla dignità umana (cfr. cifra 3.1.2). Giusta il capoverso 2 lettera d dell’articolo in parola, il corpo umano o le sue parti non possono essere alienati o acquistati dietro compenso a scopi di ricerca. Questa disposizione vieta nella ricerca tutti gli scambi di cadaveri, embrioni e feti morti, embrioni soprannumerari11 e materiali corporei (ad es. cellule o tessuti) finalizzati a un vantaggio materiale. Il divieto della commercializzazione include l’obbligo della gratuità e il divieto di commercio. Il cadavere o parti del corpo possono essere messi a disposizione della ricerca solo a titolo gratuito e non si possono commerciare a scopi di ricerca.
Il divieto di commercializzazione trova tuttavia applicazione solo per il corpo umano o parti di esso come tali. Non si esclude un indennizzo adeguato per gli oneri derivanti dall’uso del cadavere o di parti di esso per scopi di ricerca (ad es. per l’espianto, la conservazione o la cessione). Diversamente dall’articolo 119 capoverso 2 lettera e della Costituzione federale che si estende anche ai prodotti da embrioni, il divieto di commercializzazione non concerne i prodotti sviluppati sulla base di materiali umani. Se si esclu-
10 Cfr. anche parere dell’Ufficio federale di giustizia del 22 giugno 2004; art. 119 cpv. 2 lett. e come pure art. 119a cpv. 3 Costituzione. Interpretazione dei divieti di commercio e del principio della gratuità nell’ambito del materiale biologico umano alla luce dei nuovi sviluppi biotecnologici, GAAC 68.113.
11 Embrioni sviluppati in vitro al fine di indurre una gravidanza, che non sono utilizzati a tal fine e pertanto non hanno nessuna possibilità di sopravvivere.