Rapporto Costituzione

Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 28 pagine

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dall’autorizzazione di una commissione peritale se è impossibile o particolarmente difficile ottenere il consenso dell’interessato, se il progetto di ricerca non può essere effettuato con dati anonimi e se l’interesse della ricerca prevale su quello della segretezza. In questo caso, la revoca del segreto professionale nella ricerca medica è giustificata dal diritto penale.

3.2.2 Risultato

La Confederazione dispone di competenze che la autorizzano a emanare prescrizioni concernenti la ricerca sull’essere umano in alcuni settori. Queste competenze riguardano principalmente la regolamentazione per determinati prodotti, come i farmaci (art. 118 cpv. 2 lett. a Cost.), la medicina riproduttiva e l’ingegneria genetica in ambito umano (art. 119 Cost.) nonché la medicina dei trapianti (art. 119a Cost.). In questi settori, la Confederazione è chiaramente competente per disciplinare la ricerca sull’essere umano. A tale competenza ha fatto ampiamente ricorso nella legislazione esecutiva, segnatamente nella legislazione sugli agenti terapeutici e sui trapianti.

Non è invece chiaro quale ricerca sull’essere umano la Confederazione può regolamentare con la sua competenza nell’ambito della lotta contro le malattie trasmissibili, fortemente diffuse o maligne (art. 118 cpv. 2 lett. b Cost.). In primo luogo, infatti, è difficile tracciare un confine netto tra le malattie per cui la Confederazione potrebbe disciplinare la ricerca e quelle per cui non potrebbe farlo. In secondo luogo, bisogna chiedersi in che misura i requisiti a tutela della personalità dei soggetti, come l’obbligo del consenso informato, possano fondarsi su questa competenza, volta a combattere le malattie. Per disciplinare la protezione della personalità nella ricerca sull’essere umano potrebbe invece entrare in gioco la competenza della Confederazione in materia di diritto civile o penale, che, tuttavia, esclude in particolare la possibilità di un controllo preventivo sotto forma ad esempio di un obbligo di autorizzazione per i progetti di ricerca.

Le competenze previste dalla Costituzione federale non bastano per regolamentare esaustivamente la ricerca sull’essere umano per due motivi: da un lato non sono sufficienti per disciplinare la ricerca sull’essere umano nel campo della salute, neanche limitatamente alla ricerca medica. Non potrebbe essere regolamentata ad esempio la ricerca chirurgica sull’essere umano, a meno che non rientri nella medicina dei trapianti o nella medicina riproduttiva o che non serva a testare un prodotto medico. Lo stesso vale per la psichiatria, ad eccezione della ricerca su psicofarmaci. Sarebbero escluse o potrebbero essere prese in considerazione solo molto limitatamente anche altre discipline sanitarie, come la biologia umana, la psicologia clinica o le scienze infermieristiche. Dall’altro queste competenze non sono sufficienti per disciplinare la ricerca sull’essere umano in senso lato. Ciò vale per la ricerca su persone, fatte salve le sperimentazioni cliniche con agenti terapeutici o nell’ambito della medicina dei trapianti. Lo stesso dicasi per la ricerca su materiali di origine umana e con dati personali, a meno che non si tratti di ricerca genetica. Anche la ricerca con cadaveri sarebbe per principio esclusa.