Rapporto Costituzione
Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 28 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 27Fedlex · Rapporto esplicativo
Fatta un’unica eccezione (cfr. paragrafo seguente), l’avamprogetto è conforme anche ai requisiti della Convenzione sulla biomedicina, che agli articoli 16 e 17 pone varie condizioni, in parte anche specifiche, concernenti la ricerca su persone. Il presente avamprogetto riprende le condizioni fondamentali, come il principio del consenso informato e l’esame indipendente, e le dichiara applicabili anche alla ricerca sull’essere umano in senso lato (lett. a). Alla lettera b fissa inoltre i requisiti supplementari per la ricerca su persone incapaci di discernimento, decretando in particolare che se la ricerca non lascia intravedere un beneficio diretto per la loro salute, queste persone possono essere sottoposte tutt’al più a rischi e inconvenienti minimi. La responsabilità di disciplinare le premesse specifiche per la ricerca su persone (ad es. rapporto equilibrato tra rischi e benefici) è invece attribuita al legislatore. La lettera d contiene un divieto di commercializzazione del corpo umano e delle sue parti, in analogia all’articolo 21 della Convenzione sulla biomedicina.
Ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1 della Convenzione sulla biomedicina la ricerca sulle persone incapaci di dare il loro consenso è tra l’altro consentita solo se il diretto interessato (ossia, la persona incapace di discernimento secondo il diritto svizzero) non oppone un rifiuto. Il capoverso 2 lettera c dell’avamprogetto costituzionale prevede per contro che la legge può ammettere la ricerca su persone incapaci di discernimento anche contro la loro volontà se lascia intravedere un beneficio diretto per la loro salute. L’obbligo di tenere conto in qualsiasi caso del rifiuto espresso dalla persona incapace di discernimento nell’ambito della ricerca dalla quale ci si attende un beneficio diretto – così come imposto dalla Convenzione sulla biomedicina – preclude la possibilità di chiedere il consenso sostitutivo del rappresentante legale o dei famigliari nell’interesse della stessa persona. Ciò può ripercuotersi negativamente sulla salute della persona incapace di discernimento se, per esempio, le migliori cure possono essere somministrate solo nell’ambito di una sperimentazione clinica.
4 Conseguenze della nuova disposizione costituzionale
Le conseguenze delle disposizioni costituzionali emergono solo nell’ambito dell’elaborazione dell’avamprogetto della legge sulla ricerca sull’essere umano. Pertanto, per una descrizione delle conseguenze, segnatamente delle ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni si rimanda al commento all’avamprogetto di legge47.
47 Cfr. rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla ricerca sull’essere umano (documento separato)