Rapporto Costituzione

Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 28 pagine

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3.2.3 Relazione tra la nuova disposizione costituzionale e le norme di competenza in vigore

Il presente avamprogetto costituzionale attribuisce alla Confederazione la competenza di emanare prescrizioni in materia di ricerca sull’essere umano nel campo della salute. Come suesposto, esistono già delle norme che autorizzano la Confederazione a disciplinare singoli settori della ricerca sull’essere umano e ciò non cambierà nemmeno dopo la creazione di una competenza specifica. La nuova norma si sovrappone a queste competenze parziali e, essendo una disposizione generale, prevale per principio sulle norme vigenti.

Alla ricerca sull’essere umano trovano applicazione anche eventuali disposizioni riguardanti la ricerca (obblighi o divieti) previste da altre norme di competenza. Viceversa le disposizioni di cui al capoverso 2 del presente avamprogetto costituzionale (ad es. l’obbligo del consenso informato per ogni ricerca sull’essere umano) sono valide anche per i settori della ricerca sull’essere umano contemplati da altre norme di competenza.

I divieti la cui validità non è modificata dalla nuova disposizione costituzionale sulla ricerca sull’essere umano scaturiscono essenzialmente dall’articolo 119 della Costituzione federale (medicina riproduttiva e ingegneria genetica in ambito umano), che pone alla ricerca embrionale i seguenti limiti, i quali restano in vigore:

- divieto della clonazione riproduttiva e terapeutica (lett. a),

- divieto di interventi (modificatori) sul patrimonio genetico delle cellule della linea

germinale (lett. a),

- divieto di formazione di ibridi e di chimere uomo-animale (lett. b),

- divieto di produrre embrioni a scopo di ricerca (lett. c),

- divieto di donare embrioni a fini di procreazione (lett. d),

- divieto di commercio del patrimonio germinale, segnatamente di embrioni e feti, e

di cellule staminali embrionali (lett. e),

- dovere di non sviluppare embrioni soprannumerari (lett. c).

Dall’articolo 119 della Costituzione federale non scaturisce invece il divieto di utilizzare embrioni soprannumerari per scopi di ricerca, ad esempio per derivare cellule staminali.42 Il legislatore ha stabilito se e a quali condizioni gli embrioni soprannumerari possono essere utilizzati nella ricerca con la legge sulle cellule staminali del 19 dicembre 2003, che consente di ottenere cellule staminali da embrioni soprannumerari e di compiere ricerche su cellule staminali embrionali, se sono soddisfatti determinati presupposti. L’utilizzazione di embrioni soprannumerari per scopi diversi dalla derivazione di cellule staminali embrionali è invece vietata (art. 3 cpv. 2 lett. a).

42 Cfr. messaggio del 20 novembre 2002 relativo alla legge federale concernente la ricerca sugli embrioni soprannumerari e le cellule staminali embrionali (legge sulla ricerca embrionale, LRE), FF 2003 1045