Rapporto Costituzione

Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 28 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo

dono dei prodotti dal divieto della commercializzazione, bisogna fissare un limite nel caso concreto al di là del quale il materiale biologico di origine umana è trasformato tanto da essere considerato un prodotto.

2.4.3 Qualità e trasparenza della ricerca sull’essere umano

La qualità e la trasparenza della ricerca sull’essere umano sono due strumenti essenziali per garantire la tutela dell’individuo. Pertanto, giusta il capoverso 3, nell’adempimento dei propri compiti la Confederazione si adopera per la qualità e la trasparenza della ricerca sull’essere umano - non solo all’atto dell’emanazione delle pertinenti prescrizioni ma anche nell’ambito della promozione della ricerca. Riferito a una normativa sulla ricerca sull’essere umano ciò può, ad esempio, tradursi nella definizione di criteri di qualità scientifici per determinati progetti di ricerca o nell’iscrizione in un registro accessibile al pubblico (registro degli studi).

3 Aspetti giuridici

3.1 Diritti fondamentali

3.1.1 Nota introduttiva

La ricerca sull’essere umano tocca diversi diritti fondamentali. Qui appresso si entra nel merito di quelli principali, ossia la dignità umana, la tutela della personalità e la libertà della scienza. La ricerca sull’essere umano può tuttavia interessare anche altri diritti fondamentali come il divieto di discriminazione di cui all’art. 8 cpv. 2 Cost., qualora una persona venga esclusa senza motivi oggettivi da un progetto di ricerca a causa del suo sesso, della sua età o razza. Potrebbe pure entrare in linea di conto la libertà economica (art. 27 Cost.), nel caso in cui i dati acquisiti durante un progetto di ricerca sono utilizzati anche dall’economia.

3.1.2 Dignità umana

La dignità della persona quale valore supremo dell’ordinamento giuridico di uno Stato va rispettata e protetta ai sensi dell’articolo 7 della Costituzione federale.12 Come tale, impone che lo Stato serva l’uomo e non viceversa. Intesa in questo senso, la dignità umana assurge a principio da applicare ad ogni attività statale, soprattutto in materia legislativa. Il legislatore è tenuto a rispettare la dignità umana nel senso di una limitazione e a intervenire in sua difesa. La dignità umana costituisce parimenti la base ideale dei diritti fondamentali. Tramite l’interpretazione e la concretizzazione, l’essenza della dignità umana trova accesso ai singoli diritti fondamentali, segnatamente alla libertà persona-

12 Cfr. René Rhinow, Grundzüge des Schweizerischen Verfassungsrechts, Basilea/Ginevra/Monaco 2003, pag. 32