Rapporto Costituzione

Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 28 pagine

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mentazioni forzate). In questo senso, l’avamprogetto contribuisce all’attuazione della libertà di ricerca.

L’articolo costituzionale stesso contempla direttive solo nella misura in cui ciò è assolutamente necessario nell’interesse della dignità umana, della tutela della personalità o della libertà di ricerca. In complesso la disposizione concede al legislatore un ampio margine di manovra, che gli consente di bilanciare i diritti fondamentali in questione.

3.2 Competenze attuali della Confederazione in relazione alla legislazione esecutiva

3.2.1 Panoramica

A tutt’oggi la Confederazione vanta in parte competenze in materia di ricerca sull’essere umano. Qui di seguito si entra nel merito delle competenze più importanti e della pertinente legislazione esecutiva.

3.2.1.1 Promozione della ricerca

L’articolo 64 della Costituzione federale autorizza la Confederazione a promuovere la ricerca (cpv. 1) e a subordinare il suo sostegno in particolare all’esistenza di un coordinamento (cpv. 2). La precisazione «in particolare» indica che, a determinate condizioni, la Confederazione può vincolare il proprio sostegno anche ad altre esigenze. Essa può, ad esempio, subordinare la corresponsione di incentivi a favore della ricerca sull’essere umano all’osservanza di direttive a tutela dei soggetti.

Lo stesso articolo 64 prevede una competenza parallela, nel senso che autorizza anche i Cantoni e i privati a sostenere la ricerca. Siccome la Confederazione non può imporre prescrizioni, l’articolo 64 non offre una base sufficiente per regolamentare esaustivamente la ricerca sull’essere umano.

3.2.1.2 Protezione della salute

Ai sensi dell’articolo 118 capoverso 1 della Costituzione federale, nell’ambito delle sue competenze la Confederazione può prendere provvedimenti a tutela della salute. Il capoverso 2 elenca i campi in cui la Confederazione può emanare prescrizioni. La competenza legislativa della Confederazione è pertanto limitata a tali sottosettori e frammentaria (anche se esaustiva nei settori di competenza della Confederazione).

Giusta il capoverso 2 lettera a dello stesso articolo, la Confederazione emana prescrizioni sull’impiego di alimenti, nonché di farmaci, stupefacenti, organismi, sostanze chimiche e oggetti che possono mettere in pericolo la salute. Se viene condotta una ricerca su persone per uno di questi prodotti – ad esempio per verificarne la sicurezza – la Confederazione può emanare direttive a tutela dei soggetti, come ha fatto nel campo degli agenti terapeutici. La legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i di-