Rapporto Costituzione
Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 28 pagine
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- l’organo competente abbia approvato il progetto di ricerca dopo che un esame indi-
pendente ne abbia confermato il valore scientifico, compresa l’importanza dello scopo della ricerca, e un esame interdisciplinare ne abbia dimostrato l’accettabilità etica;
- le persone che si prestano a una ricerca siano informate dei loro diritti e delle garan-
zie previste dalla legge per la loro tutela;
- la persona interessata abbia manifestato e documentato il proprio consenso esplicito
per un progetto specifico. Tale consenso può essere revocato liberamente in qualsiasi momento.
La ricerca su persone incapaci di dare il loro consenso è ammessa solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni supplementari (art. 17 cpv. 1):
- i risultati attesi hanno un beneficio reale e diretto per la salute della persona interes-
sata;
- non sono possibili ricerche di efficacia paragonabile su persone capaci di dare il loro
consenso;
- il rappresentante legale ha dato il proprio consenso per iscritto al progetto specifico;
- la persona interessata non vi oppone rifiuto.
La ricerca i cui risultati attesi non hanno un beneficio diretto per la salute della persona interessata è ammessa, in via eccezionale, se sono soddisfatte anche le seguenti condizioni (art. 17 cpv. 2):
- attraverso un sensibile miglioramento delle conoscenze scientifiche sulla condizio-
ne, la malattia o il disturbo della persona, la ricerca mira a contribuire all’ottenimento di risultati che possono comportare un beneficio per l’interessato stesso o per altre persone della stessa fascia d’età, con lo stesso disturbo o malattia o nella stessa condizione;
- la ricerca comporta solo un rischio e un carico minimi per la persona interessata.
In questo contesto assume rilievo anche l’articolo 21 della Convenzione sulla biomedicina, secondo cui il corpo umano e le sue parti non possono essere utilizzati, in quanto tali, per ottenere un profitto finanziario. L’articolo 22 prevede inoltre che parti del corpo umano possono essere conservate e utilizzate solo per lo scopo per cui sono state prelevate; qualsiasi altra utilizzazione presuppone adeguate procedure d’informazione e di consenso.
3.3.3 Relazione tra la nuova disposizione costituzionale e le convenzioni internazionali sui diritti dell’uomo
Il presente avamprogetto costituzionale concorda sia con la CEDU che con il Patto ONU II. Il capoverso 2 lettera c menziona espressamente il divieto di sperimentazioni forzate.