Rapporto Costituzione
Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 28 pagine
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resse preponderante pubblico o privato oppure dalla legge. Di riflesso, un intervento nell’integrità fisica, psichica o sociale dei soggetti della ricerca è illecito se non è giustificato da uno dei motivi menzionati.
In virtù della sua competenza in materia di diritto civile, la Confederazione può emanare disposizioni specifiche sulla protezione della personalità nella ricerca; in particolare, può disciplinare l’informazione e il consenso dei soggetti nonché la responsabilità per i danni derivanti da un progetto di ricerca. A determinate condizioni, i Cantoni restano tuttavia liberi di emanare prescrizioni complementari di diritto pubblico per le questioni della ricerca umana assoggettate allo stesso diritto39. La competenza in materia di diritto civile non è invece sufficiente per quanto concerne le misure statali a garanzia della qualità e della trasparenza nella ricerca sull’essere umano (ad esempio qualifiche professionali dei ricercatori, obblighi di pubblicazione), né per i controlli preventivi della ricerca sull’essere umano. In altri termini, tale competenza non basta per obbligare i ricercatori a sottoporre preliminarmente, per approvazione, i progetti di ricerca a una commissione d’etica istituita dallo Stato.
La legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD)40 mira a proteggere la personalità e i diritti fondamentali delle persone i cui dati sono elaborati. La legge prevede alcune agevolazioni («privilegio della ricerca») per l’elaborazione di dati personali da parte di privati per scopi di ricerca. Ai sensi dell’articolo 13 capoverso 2 LPD, infatti, può esistere un interesse preponderante di chi tratta dati personali in particolare se tali dati sono trattati per scopi impersonali, segnatamente nel settore della ricerca, e se i risultati sono pubblicati in una forma che non permette di identificare le persone interessate (lett. e).
3.2.1.6 Diritto penale
In virtù della competenza in materia di diritto penale di cui all’articolo 123 della Costituzione federale, la Confederazione potrebbe emanare disposizioni per punire eventuali abusi nella ricerca sull’essere umano. Potrebbe essere passibile di pena ad esempio chi effettua ricerche senza il consenso delle persone interessate. Una norma di questo tipo sarebbe però applicabile solo a posteriori, ossia dopo che si è prodotta la fattispecie penalmente rilevante. La competenza in materia di diritto penale non autorizza quindi la Confederazione a esercitare un controllo preventivo sulla ricerca sull’essere umano.
Il codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP)41 pone dei limiti alla ricerca sull’essere umano, in particolare con le disposizioni volte a proteggere la vita e l’integrità della persona (art. 111 segg. CP). Una regolamentazione specifica sulla ricerca sull’essere umano figura all’articolo 321bisCP, che fissa i presupposti per l’utilizzazione nella ricerca medica dei dati personali dei soggetti senza il loro espresso consenso. Ai sensi di questa disposizione, il mancato consenso è sostituito
39 Ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 CC, il diritto civile federale non limita le competenze di diritto pubblico dei Cantoni.
40 RS 235.1
41 RS 311.0