Rapporto Costituzione

Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 28 pagine

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po tutelato da questo diritto comprende qualsiasi elaborazione di dati riferiti a persone27, quindi anche il rilevamento e l’impiego di dati personali a scopo di ricerca.

3.1.4 Libertà della scienza

L’articolo 20 della Costituzione federale sancisce la libertà della ricerca e dell’insegnamento scientifici. La libertà della ricerca scientifica comprende anche la ricerca sull’essere umano. Tuttavia, la libertà della scienza – e di riflesso la libertà di ricerca – non è garantita illimitatamente.

Restrizioni sono ammesse se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 36 della Costituzione federale: devono fondarsi su una base legale sufficiente, devono essere giustificate da un interesse pubblico preponderante, devono essere proporzionate allo scopo e devono rispettare l’essenza dei diritti fondamentali. Una ponderazione degli interessi si impone soprattutto al fine di stabilire se una limitazione è giustificata da un interesse pubblico. Nel caso di una normativa sulla ricerca sull’essere umano, la libertà della scienza si contrappone in particolare alla tutela della personalità sancita costituzionalmente. Ponderando questi due beni giuridici, si deve sempre tenere conto del fatto che la ricerca sull’essere umano in ambito sanitario assume fondamentale importanza ai fini della promozione della salute.

3.1.5 Rapporto tra la nuova disposizione costituzionale e i diritti fondamentali

A tenore del presente articolo costituzionale la Confederazione emana prescrizioni in materia di ricerca sull’essere umano provvedendo alla tutela della dignità umana e della personalità (cpv. 1). Essa deve adottare provvedimenti a tutela della dignità umana, del diritto alla vita, della libertà personale e della sfera privata nella ricerca. Il capoverso 2 dell’avamprogetto getta le basi necessarie alla Confederazione per realizzare i citati diritti fondamentali. La Confederazione concretizza, ad esempio, il diritto alla libertà personale decretando l’obbligo del consenso informato per ogni ricerca (lett. a). L’avamprogetto tiene conto del diritto di bambini e adolescenti a particolare protezione della loro incolumità nel campo della ricerca (art. 11 Cost.), imponendo esigenze supplementari (lett. b). La lettera c definisce l’essenza intangibile della libertà personale, vietando le sperimentazioni forzate condotte puramente nell’interesse della ricerca. La lettera d si focalizza sull’essenza della dignità umana, imponendo un divieto di commercializzazione a scopo di ricerca del corpo umano o di parti di esso.

Legiferando in materia di ricerca sull’essere umano, la Confederazione deve tuttavia tenere conto anche della libertà di ricerca. Il capoverso 2 lettera a dell’avamprogetto autorizza il legislatore a prevedere delle eccezioni all’esigenza del consenso informato, pur imponendogli di osservare la limitazione di cui alla lettera c (divieto delle speri-

27 Cfr. DTF 122 I 362