Rapporto Costituzione
Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 28 pagine
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- creare una base legale per un ordinamento unitario, dettagliato ed esaustivo in mate-
ria di ricerca sull’essere umano in Svizzera.
L’obiettivo primario della normativa è di tutelare la dignità e la personalità dell’essere umano nella ricerca, tenendo tuttavia conto della libertà della ricerca. Come recita il capoverso 1, la Confederazione emana prescrizioni e provvede alla tutela della dignità umana e della personalità. Il capoverso 2 sancisce invece i principi a tutela dell’essere umano che ogni progetto di ricerca deve osservare.
Il secondo obiettivo, pure volto a tutelare l’essere umano nella ricerca, è quello di garantire la qualità e la trasparenza della ricerca sull’essere umano, dato che per conseguire l’obiettivo primario (tutela della dignità e della personalità umana) vanno adottati in particolare provvedimenti atti a garantire la qualità e la trasparenza dei progetti di ricerca (ad es. la loro verifica dal punto di vista scientifico oppure l’iscrizione in un registro pubblico). Il secondo obiettivo torna utile anche alla comunità scientifica (Scientific Community), pure interessata a una ricerca trasparente e di qualità elevata. Nel rispetto di tale obiettivo, la Confederazione – adempiendo i propri compiti, segnatamente emanando prescrizioni pertinenti – si deve adoperare ai fini della qualità e della trasparenza della ricerca sull’uomo (cpv. 3).
In terzo luogo si tratta di creare una base per un ordinamento unitario, dettagliato e completo in materia di ricerca sull’essere umano. La Confederazione deve acquisire una competenza globale per regolamentare la ricerca sull’essere umano nel campo della salute (cpv. 1), al fine di creare certezza del diritto in un campo eticamente delicato ed esposto all’influsso di diversi interessi come quello della ricerca sull’essere umano. Una legislazione nazionale che pone condizioni quadro chiare per l’esecuzione di progetti di ricerca non protegge solo l’essere umano, ma garantisce anche ai ricercatori la sicurezza necessaria allo svolgimento della loro attività. In tal modo si incrementa la fiducia dell’opinione pubblica nella ricerca e si consolida la posizione della Svizzera quale polo di ricerca.
2.3 Portata della disposizione costituzionale
L’articolo in questione concerne il settore specifico della ricerca sull’essere umano nel campo della salute.
2.3.1 Limitazione alla ricerca
L’articolo si limita a regolamentare la ricerca, senza ripercuotersi sull’applicazione dei risultati della ricerca nella pratica o sulla pratica in generale. L’articolo non concerne in particolare le metodologie riconosciute di diagnosi, terapia o prevenzione di malattie, come l’applicazione di trattamenti medici standard.