Rapporto Costituzione
Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 28 pagine
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Compendio
La legislazione svizzera in materia di ricerca sull’essere umano è attualmente lacunosa, poco chiara e frammentaria. A livello federale e cantonale esistono invero delle prescrizioni, ma coprono solo sottosettori della ricerca sull’essere umano (in particolare le sperimentazioni cliniche) e a volte offrono addirittura risposte diverse alla stessa problematica. La Confederazione intende ora ovviare a questa situazione giuridica insoddisfacente, introducendo una normativa federale unitaria, dettagliata e completa. A tal fine deve tuttavia acquisire la competenza necessaria.
La disposizione costituzionale in parola conferisce alla Confederazione una competenza legislativa globale in materia di ricerca sull’essere umano nel campo della salute. L’obiettivo prioritario è quello di proteggere la dignità e la personalità dell’essere umano, partendo da una definizione ampia di «ricerca sull’essere umano», che include – oltre alla ricerca sulle persone – la ricerca con materiali di origine umana, dati personali, cadaveri, embrioni e feti umani. La legislazione dovrà abbracciare la ricerca sull’essere umano in tutto il campo sanitario e comprendere tutti i settori specifici che si occupano di sanità.
Il nuovo articolo impone alla Confederazione di emanare prescrizioni in materia di ricerca sull’essere umano nel campo della salute (cpv. 1) e di provvedere in particolare alla tutela della dignità umana e della personalità, tenendo parimenti conto della libertà della ricerca, dato che la ricerca gioca un ruolo importante per la salute e la società.
L’articolo contempla inoltre principi fondamentali che vanno rispettati in qualsiasi ambito della ricerca sull’uomo (cpv. 2):
- La ricerca sull’essere umano può essere effettuata soltanto con il consenso informa-
to del soggetto o del suo rappresentante legale o dei congiunti. Eccezioni all’obbligo del consenso o dell’informazione adeguata sono ammesse solo nei casi previsti dalla legge.
- Ogni progetto di ricerca dev’essere controllato prima di essere realizzato.
Dall’esame indipendente deve emergere che la tutela delle persone coinvolte è garantita. Per tale esame si può far capo a una commissione d’etica.
- La ricerca con persone incapaci di discernimento va per principio ammessa a condi-
zione che – diversamente dalla ricerca sulle persone capaci di discernimento – vengano osservate esigenze più elevate. In particolare, la ricerca con persone incapaci di discernimento che non lascia sperare in un miglioramento per la salute dei soggetti può comportare tutt’al più rischi e carichi psico-fisici minimi.
- Sono assolutamente vietate le sperimentazioni forzate, ossia il coinvolgimento di
persone in progetti di ricerca senza il loro libero consenso. A questo divieto è prevista un’eccezione nell’interesse dei soggetti: una persona incapace di discernimento può essere coinvolta in un progetto di ricerca contro la sua volontà solo se da tale