Avamprogetto LTC
Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 22 pagine
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Legge sulle telecomunicazioni
2 La tassa deve coprire complessivamente i costi menzionati nel capoverso 1 ed è stabilita proporzionalmente alle cifre d’affari realizzate con i servizi di telecomunicazione offerti.
3 Il Consiglio federale può esentare i fornitori di servizi di telecomunicazione dal pagamento della tassa se la cifra d’affari che realizzano con questi servizi è inferiore a un importo determinato.
4 Esso disciplina i dettagli della fornitura delle informazioni necessarie per la ripartizione e il controllo dei costi menzionati nel capoverso 1.
Art. 397 cpv. 2 lett. a e 3, primo periodo
2 L’importo della tassa per le concessioni di radiocomunicazione si calcola secondo:
a. la gamma di frequenze attribuita, la classe di frequenze e il valore delle frequenze;
3 Se le concessioni di radiocomunicazione sono aggiudicate all’asta, la tassa di concessione corrisponde all’importo offerto dedotta la tassa amministrativa per la pubblica gara e il rilascio della concessione di radiocomunicazione. ...
Art. 408 Tasse amministrative
1 L’autorità competente riscuote tasse amministrative a copertura dei costi delle sue decisioni e prestazioni, in particolare per:
a. la registrazione dei fornitori di servizi di telecomunicazione e la vigilanza sugli stessi;
b. le decisioni in materia di accesso, messa a disposizione di elenchi, interoperabilità, linee affittate e coutenza di impianti;
c. la composizione di controversie tra clienti e fornitori di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto;
d. il rilascio, la sorveglianza, la modifica e la soppressione di concessioni per il servizio universale e di concessioni di radiocomunicazione;
e. l’amministrazione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti;
f. l’amministrazione, l’attribuzione e la revoca di elementi d’indirizzo;
g. la registrazione e il controllo degli impianti di telecomunicazione.
2 Se le attività enumerate nel capoverso 1 sono affidate a terzi, questi possono essere obbligati a sottoporre i prezzi dei loro servizi all’Ufficio federale per approvazione, in particolare se per questi servizi non vi è concorrenza.
7 V. anche la cifra III (Coordinamento con la legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione; FF 2006 3324).
8 V. anche la cifra III (Coordinamento con la legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione; FF 2006 3324).