Avamprogetto LTC
Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 22 pagine
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Legge sulle telecomunicazioni
f. l’amministrazione, l’attribuzione e la revoca di elementi d’indirizzo;
g. la registrazione e il controllo degli impianti di telecomunicazione.
2 Se un’attività ai sensi del capoverso 1 riguarda servizi di telecomunicazione o concessioni di radiocomunicazione che servono interamente o parzialmente alla diffusione di programmi radiotelevisivi, l’autorità può tener conto della limitata capacità finanziaria dell’emittente titolare di un diritto d’accesso che viene direttamente o indirettamente gravata dalla tassa.
3 Se le attività enumerate nel capoverso 1 sono trasferite a terzi, questi possono essere obbligati a sottoporre i prezzi dei loro servizi all’Ufficio federale per approvazione, in particolare se per questi servizi non vi è concorrenza.
4 Il Dipartimento può fissare limiti massimi di prezzo, segnatamente se il livello dei prezzi su un determinato mercato fa supporre che vi saranno abusi.
IV
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 24 marzo 2006 Consiglio degli Stati, 24 marzo 2006 Il presidente: Claude Janiak Il presidente: Rolf Büttiker
Il segretario: Ueli Anliker Il segretario: Christoph Lanz
Data di pubblicazione: 4 aprile 200613
Termine di referendum: 13 luglio 2006
13 FF 2006 3309