Avamprogetto LTC

Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 22 pagine

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Legge sulle telecomunicazioni

Art. 11b Controversie risultanti da accordi e decisioni relativi all’accesso

Le controversie risultanti da accordi e decisioni relativi all’accesso sottostanno alla giurisdizione dei tribunali civili.

Art. 12 Aggregazione di servizi

1 Il fornitore di servizi di telecomunicazione che detiene una posizione dominante sul mercato può aggregare i propri servizi purché li offra anche separatamente.

2 Non devono essere offerti separatamente i servizi che, per motivi tecnici o economici o per considerazioni relative alla qualità o alla sicurezza, possono essere offerti soltanto aggregati.

3 I capoversi 1 e 2 sono applicabili anche quando un fornitore di servizi di telecomunicazione aggrega i propri servizi con quelli di un’impresa terza di cui detiene il controllo o al cui controllo soggiace.

Art. 12a Informazioni sui servizi di telecomunicazione

1 Il Consiglio federale obbliga i fornitori di servizi di telecomunicazione a garantire la trasparenza dei prezzi per gli utenti.

2 Il Consiglio federale può obbligare i fornitori di servizi di telecomunicazione a pubblicare informazioni sulla qualità dei servizi offerti. Esso disciplina il contenuto e la forma della pubblicazione.

3 L’Ufficio federale può promuovere la messa a disposizione di informazioni sui servizi di telecomunicazione.

Art. 12b Servizi a valore aggiunto

1 Per impedire che se ne abusi, il Consiglio federale disciplina i servizi a valore aggiunto. In particolare, fissa limiti massimi di prezzo, emana disposizioni sull’indicazione dei prezzi e, nel rispetto degli impegni internazionali, impone agli interessati di avere una sede o una stabile organizzazione in Svizzera.

2 A partire da un dato importo soglia, i canoni per i servizi a valore aggiunto possono essere riscossi soltanto previo esplicito accordo degli utenti. Il Consiglio federale stabilisce tale importo ed emana prescrizioni giusta le quali i servizi a valore aggiunto che i fornitori di servizi di telecomunicazione fatturano insieme alle loro altre prestazioni possano essere individuati come tali in base alla loro numerazione.

Art. 12c Conciliazione

1 L’Ufficio federale istituisce un organo di conciliazione o ne incarica terzi. In caso di controversie tra clienti e fornitori di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto, ogni parte può adire l’organo di conciliazione.

2 Chi adisce l’organo di conciliazione paga un emolumento per l’esame del caso. Il fornitore di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto si assume le spese procedurali dedotto questo emolumento.