Avamprogetto LTC
Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 22 pagine
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Legge sulle telecomunicazioni
Art. 48a Sicurezza e disponibilità
Il Consiglio federale può emanare prescrizioni tecniche e amministrative sulla sicurezza e la disponibilità delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazione.
Art. 52 cpv. 1 lett. a e c
1 È punito con l’arresto o con la multa fino a 100 000 franchi chiunque:
a. viola l’obbligo di notifica di cui all’articolo 4;
c. mette in servizio elementi d’indirizzo che non gli sono stati attribuiti;
Art. 58 Vigilanza
1 L’Ufficio federale vigila affinché il diritto internazionale delle telecomunicazioni, la presente legge, le prescrizioni d’esecuzione e le concessioni siano rispettati. Può delegare singoli compiti di vigilanza a organizzazioni di diritto privato e collaborare con esse.
2 Se accerta una violazione del diritto, l’Ufficio federale può:
a. esigere che la persona fisica o giuridica responsabile della violazione vi ponga rimedio o prenda i provvedimenti necessari per evitare ch’essa abbia a ripetersi; questa persona deve comunicare all’Ufficio federale le disposizioni prese;
b. esigere che la persona fisica o giuridica responsabile della violazione versi alla Confederazione i proventi così conseguiti;
c. completare la concessione con oneri;
d. limitare, sospendere, revocare o ritirare la concessione oppure limitare, sospendere o vietare completamente l’attività della persona fisica o giuridica responsabile della violazione.
3 L’Ufficio federale ritira la concessione se le condizioni essenziali per il suo rilascio non sono più adempiute.
4 Se la concessione è stata rilasciata dalla Commissione, quest’ultima prende i provvedimenti corrispondenti su richiesta dell’Ufficio federale.
5 L’autorità competente può disporre provvedimenti cautelari.
Art. 59 cpv. 1, 2, 2bis e 2ter
1 Le persone sottostanti alla presente legge devono fornire all’autorità competente le informazioni necessarie alla sua esecuzione.
2 I fornitori di servizi di telecomunicazione che soggiacciono all’obbligo di notifica secondo l’articolo 4 sono tenuti a presentare regolarmente all’Ufficio federale i dati necessari all’allestimento di una statistica ufficiale sulle telecomunicazioni.
2bis I dati raccolti o comunicati a scopi statistici possono essere utilizzati per altri scopi unicamente se: