Avamprogetto LTC

Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 22 pagine

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Legge sulle telecomunicazioni

funzionale mediante sistemi logici e tecniche di telecomunicazione e che rende possibile l’accesso a servizi di terzi;

ebis. linee affittate: fornitura di capacità di trasmissione trasparenti tra collegamenti punto-punto;

eter. canalizzazioni di cavi: condotte sotterranee in cui sono inserite le linee per la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione, inclusi i pozzi d’accesso;

Art. 4 Obbligo di notifica

1 Chiunque fornisce un servizio di telecomunicazione è tenuto a notificarlo all’Ufficio federale delle comunicazioni (Ufficio federale). L’Ufficio federale registra i fornitori notificatisi.

2 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni, in particolare per i servizi di telecomunicazione che hanno un’importanza tecnica ed economica trascurabile.

4 Esso disciplina i dettagli della notifica e dell’aggiornamento periodico della lista dei fornitori di servizi di telecomunicazione.

Art. 5 Imprese di diritto estero

Per quanto non vi si oppongano impegni internazionali, la Commissione federale delle comunicazioni (Commissione) può vietare a imprese organizzate secondo il diritto estero la fornitura di servizi di telecomunicazione in Svizzera se non è concessa la reciprocità.

Art. 63 Requisiti per i fornitori di servizi di telecomunicazione

Chiunque fornisce un servizio di telecomunicazione deve:

a. disporre delle necessarie capacità tecniche;

b. rispettare il diritto applicabile, segnatamente la presente legge e le sue disposizioni d’esecuzione;

c. osservare le prescrizioni attinenti al diritto del lavoro e garantire le condizioni di lavoro abituali nel settore;

d. offrire un adeguato numero di posti di tirocinio.

Art. 7–10

Abrogati

3 V. anche la cifra III (Coordinamento con la legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione; FF 2006 3324).