Avamprogetto LTC
Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 22 pagine
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Legge sulle telecomunicazioni
Art. 15 lett. b e d
Chi vuole ottenere una concessione per il servizio universale deve:
b. rendere verosimile di essere in grado di assicurare l’offerta di prestazioni, in particolare dal profilo finanziario, e l’esercizio per tutta la durata della concessione e indicare l’indennità finanziaria secondo l’articolo 19 che intende ottenere;
d. garantire di osservare le prescrizioni attinenti al diritto del lavoro e le condizioni di lavoro abituali nel settore.
Art. 16, rubrica e cpv. 1, frase introduttiva e lett. a, c, d
Portata del servizio universale
1 I concessionari del servizio universale forniscono nella loro zona di concessione, tenendo conto dello stato attuale della tecnica e della domanda, una o più delle seguenti prestazioni:
a. il servizio pubblico di telefonia vocale, ossia la trasmissione della voce in tempo reale mediante telecomunicazione, compresa la trasmissione di dati a velocità compatibili con le vie di trasmissione della voce, nonché il collegamento e i servizi supplementari;
c. un numero sufficiente di telefoni pubblici a pagamento;
d. l’accesso agli elenchi svizzeri degli abbonati al servizio pubblico di telefonia vocale; il Consiglio federale può prevedere che il concessionario del servizio universale tenga un elenco di tutti i clienti di prestazioni del servizio universale (elenco universale);
Art. 18
Abrogato
Art. 19 Indennità finanziaria
1 Qualora prima del rilascio della concessione risulti che i costi per la fornitura del servizio universale in una determinata zona non possono essere coperti nonostante una gestione efficace, il concessionario ha diritto a un’indennità finanziaria.
2 Il concessionario che riceve un’indennità finanziaria deve comunicare ogni anno all’Ufficio federale tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione e del controllo dei costi, in particolare le informazioni finanziarie e contabili.
3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
Art. 19a Trasferimento e modifica della concessione
Al trasferimento e alla modifica della concessione per il servizio universale si applicano gli articoli 24d e 24e.