Avamprogetto LTC

Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 22 pagine

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Legge sulle telecomunicazioni

3 Le parti non sono vincolate alla decisione dell’organo di conciliazione.

4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 12d Elenchi

1 Gli elenchi dei clienti di servizi di telecomunicazione possono essere pubblicati. I clienti possono scegliere liberamente se figurare in tali elenchi.

2 Il Consiglio federale definisce il contenuto minimo di un’iscrizione nell’elenco.

Art. 13 Informazione da parte dell’Ufficio federale

1 Per quanto non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti, l’Ufficio federale fornisce su richiesta informazioni sul nome e sull’indirizzo del fornitore di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto, sui servizi da esso forniti e sui perseguimenti e sulle sanzioni di natura amministrativa o penale di cui è oggetto.

2 L’Ufficio federale può pubblicare tali informazioni e renderle accessibili mediante una procedura di richiamo se ne sussiste un interesse pubblico.

3 Sui perseguimenti di natura amministrativa o penale in corso l’Ufficio federale può dare informazioni, pubblicarle o renderle accessibili mediante procedura di richiamo soltanto se ne sussiste un interesse pubblico o privato preponderante.

Art. 13a Elaborazione dei dati

1 La Commissione e l’Ufficio federale possono elaborare dati personali, inclusi i dati su perseguimenti e sanzioni di natura amministrativa o penale e i profili della personalità, ove sia indispensabile per adempiere i compiti conferiti loro dalla legislazione sulle telecomunicazioni. A tal fine, possono avvalersi di un sistema d’informazioni.

2 La Commissione e l’Ufficio federale prendono i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari per garantire la protezione e la sicurezza dei dati al momento dell’elaborazione, in particolare al momento della loro trasmissione.

3 Il Consiglio federale può emanare disposizioni completive, in particolare sull’organizzazione e la gestione del sistema d’informazioni, sulle categorie di dati da elaborare, sull’autorizzazione d’accesso e di elaborazione, sulla durata di conservazione, nonché sull’archiviazione e la distruzione dei dati.

Art. 13b Assistenza amministrativa

1 La Commissione e l’Ufficio federale trasmettono ad altre autorità svizzere i dati di cui queste necessitano per l’adempimento dei loro compiti legali. Fanno parte di tali dati anche i dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità ottenuti nell’ambito di procedimenti amministrativi o penali amministrativi. I dati sono resi accessibili singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici.

2 Salvo diversa disposizione di accordi internazionali, la Commissione e l’Ufficio federale possono trasmettere dati ad autorità di vigilanza estere incaricate di compiti