Avamprogetto LTC
Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 22 pagine
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Legge sulle telecomunicazioni
3 Nell’ambito dell’attuazione del capoverso 2, l’Ufficio federale tiene conto delle norme internazionali; le deroghe richiedono l’approvazione del Segretariato di Stato dell’economia.
4 Se il Consiglio federale non ha stabilito esigenze fondamentali di tecnica delle telecomunicazioni secondo il capoverso 1 o se l’Ufficio federale non le ha concretizzate conformemente al capoverso 2, la persona che offre, immette in commercio o mette in servizio un impianto di telecomunicazione deve provvedere affinché quest’ultimo corrisponda alle regole riconosciute della tecnica delle telecomunicazioni. Regole di questo tipo sono, in primo luogo, le norme tecniche armonizzate sul piano internazionale. In mancanza di tali norme, devono essere rispettate le specifiche tecniche dell’Ufficio federale e, se anche queste mancano, le norme nazionali.
5 Per motivi di sicurezza di tecnica delle telecomunicazioni, l’Ufficio federale può prescrivere che gli impianti di telecomunicazione possono essere ceduti solamente a persone particolarmente qualificate. Esso può definire i dettagli di tale cessione.
Art. 32, secondo periodo
… Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.
Art. 32a Impianti di telecomunicazione destinati a garantire la
sicurezza pubblica
Il Consiglio federale disciplina l’offerta, l’immissione in commercio, la messa in servizio, l’installazione e l’esercizio di impianti di telecomunicazione che le autorità devono impiegare per garantire la sicurezza pubblica.
Art. 34 cpv. 1bis e 1ter
1bis Se diversi impianti di telecomunicazione dello stesso modello interferiscono con il traffico delle telecomunicazioni o con la radiodiffusione, l’Ufficio federale può temporaneamente limitarne o vietarne l’offerta e l’immissione in commercio, anche se questo modello è conforme alle prescrizioni in materia di offerta e immissione in commercio.
1ter Il Consiglio federale stabilisce le condizioni in cui la polizia e le autorità incaricate dell’esecuzione delle pene possono, nell’interesse della sicurezza pubblica, installare, mettere in servizio o esercitare un impianto di telecomunicazione che provoca interferenze. Se interferenze lecite ledono eccessivamente altri interessi pubblici o interessi di terzi è applicabile il capoverso 1.
Art. 34a Elaborazione dei dati e assistenza amministrativa
Gli articoli 13a e 13b sull’elaborazione dei dati e sull’assistenza amministrativa sono applicabili agli articoli 31–34.