Avamprogetto LTC

Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 22 pagine

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Legge sulle telecomunicazioni

3. Legge federale del 6 ottobre 200016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Art. 1 cpv. 1 lett. c

1 La presente legge si applica alla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni qualora sia ordinata ed effettuata:

c. nell’ambito della ricerca e del salvataggio di persone disperse.

Art. 3a Sorveglianza al di fuori di un procedimento penale

1 Al di fuori di un procedimento penale, può essere ordinata una sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni limitata all’identificazione degli utenti e ai dati relativi al traffico per ritrovare una persona dispersa.

2 Una persona è considerata dispersa quando la polizia constata che è impossibile rintracciarla, purché seri indizi facciano supporre che la sua salute o la sua vita sono in grave pericolo.

3 I dati relativi a terzi non implicati possono essere consultati unicamente se la gravità del pericolo che minaccia la persona dispersa lo giustifica.

Art. 6 lett. d

La sorveglianza può essere ordinata:

d. nei casi di cui all’articolo 3a: dalle autorità competenti secondo il diritto cantonale.

Art. 8 cpv. 5

5 Le informazioni ottenute nell’ambito di una sorveglianza secondo l’articolo 3a possono essere utilizzate esclusivamente per salvare la persona dispersa e in seguito devono essere distrutte. In particolare, esse non possono essere utilizzate per il perseguimento di reati.

Art. 9 cpv. 1bis

1bis Se nel corso di una sorveglianza ai sensi dell’articolo 3a vengono scoperti reati, le informazioni possono essere utilizzate alle condizioni di cui al capoverso 2.

Art. 18 cpv. 2

2 I Cantoni designano le autorità competenti ai sensi dell’articolo 6 lettera d al più tardi un anno dopo l’entrata in vigore della modifica della presente legge del 24 marzo 2006. Fintanto che tali autorità non sono designate, la sorveglianza può essere ordinata da un’autorità ai sensi dell’articolo 6 lettera a numero 4.

16 RS 780.1