Avamprogetto LTC

Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 22 pagine

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Legge sulle telecomunicazioni

Art. 19b Pubblicazione da parte dell’Ufficio federale

Per quanto non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti, l’Ufficio federale pubblica il nome e l’indirizzo del concessionario, l’oggetto della concessione, nonché i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione.

Titolo prima dell’art. 20

Sezione 3: Obblighi derivanti dalla fornitura di servizi specifici

Art. 20 Accesso ai servizi d’emergenza

I fornitori di prestazioni del servizio universale devono organizzare l’accesso ai servizi d’emergenza in modo tale che sia possibile identificare l’ubicazione di chi chiama.

Art. 21 Messa a disposizione degli elenchi

1 I fornitori di prestazioni del servizio universale tengono un elenco dei loro clienti.

2 Essi permettono ad altri fornitori di servizi di telecomunicazione o di servizi che si basano sui dati degli elenchi di accedere al contenuto minimo di cui all’articolo 12d capoverso 2; permettono di accedere elettronicamente a questo contenuto minimo anche se non hanno pubblicato gli elenchi.

3 L’accesso è garantito secondo le norme internazionali, a condizioni trasparenti e non discriminatorie e a prezzi stabiliti in funzione dei costi. Alla composizione delle controversie si applicano gli articoli 11a e 11b.

Art. 21a Interoperabilità

1 I fornitori di prestazioni del servizio universale devono garantire la capacità di comunicazione fra tutti gli utenti di queste prestazioni (interoperabilità).

2 Il Consiglio federale può estendere quest’obbligo ad altri servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico che rispondono a un bisogno diffuso. Può prescrivere interfacce per garantire un accesso alle prestazioni conforme alle norme internazionali. L’Ufficio federale emana le necessarie prescrizioni tecniche e amministrative.

3 I fornitori tenuti a garantire l’interoperabilità devono offrire l’interconnessione anche se non detengono una posizione dominante sul mercato. Alle convenzioni e alle decisioni relative all’interconnessione si applicano gli articoli 11 capoverso 4, 11a capoversi 1 e 3 e 11b. Il Consiglio federale può imporre altri obblighi ai fornitori tenuti a garantire l’interoperabilità.

Art. 21b Linee affittate

La Commissione può obbligare i fornitori di servizi di telecomunicazione a fornire in determinate zone linee affittate conformi alle norme internazionali e a prezzi stabiliti in funzione dei costi. Essa pubblica le sue decisioni.