Avamprogetto LTC
Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 22 pagine
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Legge sulle telecomunicazioni
Art. 35, rubrica, cpv. 1, 2, primo periodo, 3 e 4, secondo periodo
Utilizzazione di aree d’uso comune
1 Il proprietario di un’area d’uso comune (quali strade, sentieri, piazze pubbliche, fiumi, laghi e rive) è tenuto ad autorizzare i fornitori di servizi di telecomunicazione a utilizzare tale area per la costruzione e l’esercizio di linee e di telefoni pubblici, per quanto tali installazioni non pregiudichino l’uso comune.
2 I fornitori di servizi di telecomunicazione prendono in considerazione la destinazione e l’utilizzazione del fondo interessato e sopportano le spese per il ripristino dello stato originario. …
3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare l’obbligo di coordinazione dei fornitori, nonché le condizioni per lo spostamento delle linee e dei telefoni pubblici.
4 ... Oltre alle tasse a copertura delle spese, non è possibile chiedere un indennizzo per l’utilizzazione di un’area d’uso comune, a meno che tale uso ne sia pregiudicato.
Art. 36 cpv. 2 e 3
2 Per ragioni di pubblico interesse, segnatamente per tener conto degli imperativi della pianificazione del territorio, della protezione del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, dell’ambiente, della natura e degli animali o di difficoltà tecniche, l’Ufficio federale può, su richiesta, obbligare i fornitori di servizi di telecomunicazione a consentire a terzi, dietro adeguata retribuzione, la coutenza dei loro impianti di telecomunicazione e di altri impianti, come canalizzazioni di cavi e stazioni emittenti, a condizione che gli impianti dispongano di capacità sufficienti.
3 Alle stesse condizioni, l’Ufficio federale può obbligare i fornitori di servizi di telecomunicazione a installare e a utilizzare congiuntamente impianti di telecomunicazione e altri impianti, come canalizzazioni di cavi e stazioni emittenti.
Art. 37 Proprietà di linee
1 Le linee per la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione e le canalizzazioni di cavi sono di proprietà dei fornitori di servizi di telecomunicazione che le hanno installate o acquisite da terzi.
2 Il proprietario che sul proprio fondo danneggia la linea o la canalizzazione dei cavi di un fornitore di servizi di telecomunicazione è responsabile del danno se causato intenzionalmente o per negligenza grave.
Art. 38 Tassa destinata a finanziare il servizio universale
1 L’Ufficio federale riscuote dai fornitori di servizi di telecomunicazione una tassa il cui provento è utilizzato esclusivamente per finanziare i costi non coperti del servizio universale secondo l’articolo 16 e i costi per la gestione del meccanismo di finanziamento.