Avamprogetto LTC

Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 22 pagine

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Legge sulle telecomunicazioni

Art. 24e Modifica e revoca della concessione

1 L’autorità concedente può modificare o revocare la concessione se le condizioni di fatto o di diritto sono mutate e se la modifica o la revoca è necessaria per salvaguardare importanti interessi pubblici.

2 Il concessionario è indennizzato in modo adeguato se i diritti trasferiti sono revocati o ridotti in modo sostanziale.

Art. 24f Informazione da parte dell’Ufficio federale

1 Per quanto non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti, l’Ufficio federale fornisce informazioni riguardanti il nome e l’indirizzo del concessionario, l’oggetto della concessione, i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione, l’attribuzione delle frequenze, nonché le stazioni emittenti.

2 L’Ufficio federale può pubblicare tali informazioni e renderle accessibili mediante procedura di richiamo se ne sussiste un interesse pubblico.

Art. 27 Elaborazione dei dati e assistenza amministrativa

Sono applicabili gli articoli 13a e 13b sull’elaborazione dei dati e sull’assistenza amministrativa.

Art. 28 cpv. 2bis

2bis Il Consiglio federale può prescrivere una procedura alternativa obbligatoria per la composizione delle controversie che oppongono i titolari di elementi d’indirizzo e terzi. Esso disciplina la procedura, i suoi effetti e le sue conseguenze sulla procedura civile, in particolare in materia di sospensione della prescrizione e di onere della prova. Sono salve le azioni civili dei titolari di elementi d’indirizzo e di terzi.

Art. 31 Offerta, immissione in commercio e messa in servizio

1 Il Consiglio federale può stabilire prescrizioni tecniche sull’offerta, sull’immissione in commercio e sulla messa in servizio d’impianti di telecomunicazione, in particolare per quanto riguarda le esigenze basilari di tecnica delle telecomunicazioni, nonché la valutazione della conformità, il certificato e la dichiarazione di conformità, il contrassegno, la registrazione e l’obbligo di certificazione (art. 3 della legge federale del 6 ottobre 19956 sugli ostacoli tecnici al commercio).

2 Se il Consiglio federale ha stabilito esigenze fondamentali di tecnica delle telecomunicazioni secondo il capoverso 1, l’Ufficio federale, di regola, le concretizza:

a. definendo norme tecniche dal cui rispetto si presume che siano adempite anche le esigenze fondamentali; oppure

b. dichiarando vincolanti norme tecniche o altre regole.

6 RS 946.51