Avamprogetto LTC

Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 22 pagine

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Legge sulle telecomunicazioni

nel settore delle telecomunicazioni, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità ottenuti nell’ambito di procedimenti amministrativi o penali amministrativi, solo se queste autorità:

a. utilizzano tali dati unicamente per esercitare la vigilanza sui fornitori di servizi di telecomunicazione e osservare il mercato;

b. sono vincolate al segreto d’ufficio o al segreto professionale; e

c. trasmettono tali dati ad autorità competenti e a organi incaricati di compiti di vigilanza nell’interesse pubblico, solo previa approvazione della Commissione o dell’Ufficio federale o conformemente a un’autorizzazione generale prevista da un trattato internazionale.

3 La Commissione e l’Ufficio federale non sono autorizzati a trasmettere dati ad autorità penali estere se l’assistenza giudiziaria in materia penale è esclusa. La Commissione o l’Ufficio federale decide d’intesa con l’Ufficio federale di giustizia.

4 Le autorità svizzere trasmettono gratuitamente alla Commissione e all’Ufficio federale i dati che potrebbero essere importanti per l’esecuzione della legislazione sulle telecomunicazioni, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità. I dati sono resi accessibili singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici.

Titolo prima dell’art. 14

Sezione 2: Concessione per il servizio universale

Art. 14 Concessione

1 La Commissione vigila affinché il servizio universale sia garantito a tutte le cerchie della popolazione in tutte le regioni del Paese. A tale scopo rilascia periodicamente una o più concessioni.

2 La concessione è vincolata all’onere di fornire integralmente o in parte le prestazioni del servizio universale (art. 16) a tutte le cerchie della popolazione della zona interessata dalla concessione.

3 Per il rilascio della concessione è bandita una pubblica gara. La procedura è conforme ai principi di obiettività, non discriminazione e trasparenza. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

4 Se è evidente a priori che la pubblica gara non può svolgersi in condizioni di concorrenza o se non pervengono candidature adeguate, la Commissione può fare capo a uno o più fornitori di servizi di telecomunicazione per garantire il servizio universale.

5 Di regola, le concessioni scadono alla stessa data.