Avamprogetto LTC
Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 22 pagine
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Legge sulle telecomunicazioni
Art. 24 cpv. 2–4
2 Il Consiglio federale disciplina la procedura. La procedura è conforme ai principi di obiettività, non discriminazione e trasparenza e salvaguarda il carattere confidenziale di tutte le informazioni fornite dai richiedenti.
3 Per la procedura di prima istanza concernente la pubblica gara e per la procedura di ricorso, in particolare per valutare le richieste e per tutelare segreti d’affari, il Consiglio federale può derogare alle seguenti disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19685 sulla procedura amministrativa (PA) concernenti:
a. l’accertamento dei fatti (art. 12);
b. la cooperazione delle parti (art. 13);
c. l’esame degli atti (art. 26–28);
d. il diritto di essere sentiti (art. 30 e 31);
e. la notifica e la motivazione delle decisioni (art. 34 e 35).
4 Le decisioni ordinatorie e le altre decisioni incidentali pronunciate in un procedimento concernente la pubblica gara non sono impugnabili a titolo indipendente.
Art. 24a Autorità concedente
1 L’autorità concedente è la Commissione.
2 Essa può delegare singoli compiti all’Ufficio federale.
Art. 24b Prescrizioni particolari per la concessione
Se per una determinata fattispecie soggetta all’obbligo della concessione non esistono prescrizioni, l’autorità concedente le fissa di caso in caso.
Art. 24c Durata della concessione
La concessione è rilasciata per un periodo determinato. L’autorità concedente stabilisce la durata in funzione del genere e dell’importanza della concessione.
Art. 24d Trasferimento della concessione
1 La concessione può essere trasferita integralmente o parzialmente a un terzo soltanto con il consenso dell’autorità concedente. Lo stesso vale anche per il trasferimento economico della concessione.
2 Vi è trasferimento economico della concessione quando un’impresa acquisisce il controllo sul concessionario secondo le disposizioni della legislazione sui cartelli.