Rapporto LStr

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 74 pagine

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BS: non è chiaro cosa accada qualora non sia ossequiata l'esigenza della durata di validità giusta il cpv. 3. Senza pertinenti sanzioni, questo capoverso può addirittura essere tralasciato.

Art. 59: Domanda di proroga del permesso di dimora

1La domanda di proroga del permesso di dimora (art. 33 cpv. 3 LStr) va presentata almeno 14 giorni prima della scadenza della validità. La proroga è possibile al più presto tre mesi prima della scadenza della validità. In singoli casi motivati, sono ammesse deroghe.

2 Se la domanda di proroga è stata presentata, lo straniero in questione può soggiornare in Svizzera durante la procedura, sempreché non sia stata pronunciata una decisione contraria.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: AR, VD, BS

Cerchie interessate: GDS, Hal

AR, VD: al cpv. 1 occorre esplicitare la nozione di "singoli casi motivati".

BS: il termine di cui al cpv. 1 va prorogato da 14 giorni a tre settimane.

Hal: cpv. 1: la proroga del permesso dev'essere concessa già sei mesi prima della scadenza dello stesso. In caso contrario, è difficile ottenere un visto per altri Paesi, giacché a tal fine è spesso necessario un permesso svizzero di una certa durata (fino a sei mesi al di là della scadenza del visto).

GDS: il cpv. 2 va stralciato in quanto fino alla decisione di proroga dovrebbe in ogni caso essere possibile soggiornare legalmente.

VD propone un nuovo cpv. 3: "Per tutta la durata del permesso di dimora, lo straniero dev'essere titolare di un documento di legittimazione estero valido". In determinati Paesi i permessi sono rilasciati solo per una durata di cinque anni.

Art. 60: Rilascio del permesso di domicilio

Prima del rilascio del permesso di domicilio, occorre verificare che non vi siano motivi di revoca ai sensi dell’articolo 62 LStr.

Rifiuto o proposta di modifica Cantoni: SG

SG: la disposizione è superflua in quanto già contenuta nell'art. 34 cpv. 2 lett. b LStr.

Art. 61: Rilascio anticipato del permesso di domicilio

Il permesso di domicilio può essere rilasciato anticipatamente, se il richiedente è già stato in precedenza titolare di un tale permesso per almeno dieci anni e se il soggiorno all’estero non ha avuto una durata superiore a sei anni.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: SG, VD

SG: nell'ordinanza occorre inoltre accentuare l'attuazione dell'art. 34 cpv. 3 LStr: rilascio del permesso di domicilio dopo un soggiorno più breve se motivi gravi lo giustificano.

VD propone la nuova formulazione seguente: "Il permesso di domicilio può essere rilasciato anticipatamente, se il richiedente è già stato in precedenza titolare di un tale permesso e se il soggiorno all'estero non ha avuto una durata superiore a un terzo della durata del soggiorno precedente in Svizzera". Ciò al fine di evitare le decisioni arbitrarie e tenere debitamente conto del rapporto tra durata dell'assenza e durata della residenza.