Rapporto LStr
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 74 pagine
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Art. 54
Se il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora è, in base a una disposizione d’ammissione, avvenuto per un determinato scopo di soggiorno, cambiando tale scopo diventa necessario un nuovo permesso.
Rifiuto o proposta di modifica Cerchie interessate: GDS
Onde contenere gli oneri amministrativi, l'esigenza di un nuovo permesso in caso di nuovo scopo di soggiorno va limitata a determinate situazioni e, ad esempio, a una durata di tre anni.
Art. 55: Cambiamento d'impiego
Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno di breve durata può essere autorizzato a cambiare l’impiego all’interno dello stesso settore e della stessa professione, se un’ulteriore attività presso l’attuale datore di lavoro non è possibile o non è esigibile.
Rifiuto o proposta di modifica
Cantoni: AG, AR, AI, BL, GL, GR, TG, VS, ZH, TI, OW
Partiti: PS, UDC
Cerchie interessate: FIZ, PS, USS, EFS, Unia
AG, AR, AI, BL, GL, GR, TG, VS, ZH, TI, OW, AUSL, ASM chiedono che sia autorizzato il cambiamento d'impiego solo se avviene a causa del datore di lavoro.
PS, FIZ, USS, EFS, Unia considerano la regolamentazione eccessivamente restrittiva. I permessi non devono essere vincolati a determinati scopi di soggiorno. FIZ e altre organizzazioni femminili auspicano la mobilità professionale per le ballerine di cabaret.
UDC chiede che il cambiamento d'impiego continui a non essere autorizzato, così da non vanificare lo scopo del permesso di soggiorno di breve durata.
Gastrosuisse propone una formulazione per analogia con l'art. 337 cpv. 2 CO: è considerata causa grave del cambiamento d'impiego, in particolare, ogni circostanza che non permetta per ragioni di buona fede di esigere il proseguimento del rapporto di lavoro.
Art. 56: Rinnovo
1 Il permesso di soggiorno di breve durata può essere rilasciato un’altra volta unicamente dopo un’interruzione del soggiorno di almeno un anno (art. 32 cpv. 4 LStr). In singoli casi motivati, sono ammesse deroghe, per esempio ove trattasi di attività che ricorrono ogni anno. È fatto salvo il capoverso 2.
2 Fra due permessi di soggiorno di breve durata per un soggiorno non superiore a quattro mesi ai sensi dell’articolo 19 capoverso 4 lettera a, lo straniero deve soggiornare all’estero per almeno due mesi.
3 Lo straniero può ottenere una sola volta il permesso di soggiorno di breve durata per un soggiorno di formazione o perfezionamento (art. 23 e 24), per un soggiorno come impiegato alla pari (art. 48) oppure come tirocinante (art. 42). In singoli casi motivati, sono ammesse deroghe.
Rifiuto o proposta di modifica Cantoni: VD
Cerchie interessate: GDS, USC, Intermundo, Unia, USS
VD chiede che al cpv. 3 sia stralciato il rinvio agli art. 23 e 24 poiché le formazioni sono in parte interrotte da soggiorni all'estero (p.es. vacanze, tirocini, servizio militare).
GDS chiede che il termine di attesa di cui al cpv. 1 sia ridotto a tre mesi.
USC e Intermundo chiedono che sia possibile effettuare più soggiorni di tirocinio (cpv. 3).