Rapporto LStr
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 74 pagine
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Art. 62: Rilascio del permesso di domicilio in caso di integrazione riuscita
1 Il permesso di domicilio può essere rilasciato in caso di integrazione riuscita, segnatamente se lo straniero:
a. rispetta i principi dello Stato di diritto e i valori della Costituzione federale;
b. ha imparato una lingua nazionale;
c. manifesta la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione.
2 Le famiglie possono presentare una domanda soltanto insieme. Ogni membro della famiglia di età superiore a 12 anni deve adempire le condizioni di rilascio anticipato del permesso di domicilio.
Rifiuto o proposta di modifica
Cantoni: AG, AR, AI, BL, FR, GL, GR, OW, NE, TI, UR, VD, VS, ZH
Partiti: PCS, UDC, PS
Cerchie interessate: OSAR, AIn, Caritas, Caritas Berna, GDS, CFS, Humanrights, ACES, USS, UCS, CDI, ACS, TS, Città di ZH
Città di ZH, CFS, UCS, CDI, TS: il cpv. 1 lett. a è poco chiaro. I valori della Costituzione federale vincolano in prima linea lo Stato e non i privati. L'ordine giuridico comprende parimenti tali valori. Proposta per la lett. a: "si conforma all'ordine giuridico".
I GDS chiedono lo stralcio del cpv. 1 lett. a in quanto non appare chiaro come le autorità degli stranieri possano misurare l'adempimento di tale esigenza.
AG, AR, AI, BL, BE, FR, GL, GR, OW, TI, UR, VS, ZH, UDC, ASM, AUSL: nell'interesse di una buona integrazione occorre esigere la padronanza della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza (cpv. 1 lett. b).
PS, USS, TS: l'apprendimento di una lingua nazionale quale condizione dev'essere fatto dipendere, al cpv. 1 lett. b, anche dalla situazione generale e professionale delle persone interessate nonché dalle competenze comunicative necessarie in vista di tale apprendimento.
CFS: è sufficiente che la persona riesca a farsi capire in una lingua nazionale. Il cpv. 1 lett. b va adeguato di conseguenza.
ZH: cpv. 1 lett. c: non è sufficiente manifestare tale volontà. Dev'essere dimostrato che la persona lavora e impara la lingua.
PS, USS, TS: occorre stralciare il cpv. 1 lett. c poiché un'integrazione riuscita non dipende solo da criteri economici o legati alla formazione. TS propone la formulazione seguente:
"manifesta la volontà di partecipare alla vita sociale ed economica."
CFS propone, al cpv. 1 lett. c: "manifesta la volontà di partecipare alla vita economica o (anziché "e") di acquisire una formazione".
GR: occorre inoltre esigere che la persona si sia familiarizzata con i modi di vita e si sia integrata nella vita pubblica e sociale.
NE, VD, PCS, PLR, PS, OSAR, AIn, Caritas, Caritas Berna, GDS, Humanrights, ACES,
FCES, USS, TS chiedono che si rinunci all'idea di domanda comune per la famiglia giusta il cpv. 2. Anche singoli membri della famiglia ben integrati dovrebbero beneficiare di questo agevolamento. Altrimenti può avverarsi che un'intera famiglia abbia a soffrire per le lacune di un solo membro. La disposizione contraddice inoltre la legge, la quale non esige una domanda comune della famiglia (art. 34 cpv. 2 LStr).
CFS: proposta per il cpv. 2: "...Ogni membro maggiorenne della famiglia... ". Spesso, infatti, i bambini si trovano in Svizzera da poco tempo.
Città di ZH, CFS, UCS, ACS: complemento al cpv. 2: "Se singoli membri della famiglia non adempiono i presupposti, il caso è valutato nell'interesse dell'integrazione dell'intera famiglia".
PS, USS, TS: occorre orientarsi in funzione di un regolamento UE secondo il quale i cittadini di Stati terzi hanno diritto di soggiornare a lungo termine dopo cinque anni di dimora nell'UE.